Ricorso spese inammissibile se non censura la motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 30514 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la liquidazione delle spese processuali deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito e indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui si fonda. In difetto, il motivo è inammissibile per genericità e per violazione del precetto di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Il principio di autosufficienza, applicato agli errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in misura proporzionata e non formalistica, così da contemperare la funzione nomofilattica della Corte con il diritto di accesso al giudizio di legittimità. Tale requisito è compatibile con l’art. 6, par. 1, della CEDU, purché non trasmodi in un formalismo eccessivo. Il provvedimento di liquidazione che ometta la statuizione sulle spese generali costituisce titolo per il rimborso nella misura del quindici per cento del compenso totale, salva motivata riduzione.
Il Fatto
Il contribuente, una società, aveva impugnato alcune cartelle di pagamento eccependo la mancata notificazione e la prescrizione. La commissione tributaria provinciale accolse il ricorso nel merito, compensando le spese di giudizio. Il contribuente propose appello sul solo capo delle spese, chiedendo la rifusione di quanto liquidato. La commissione tributaria regionale riconobbe la somma di Euro 3.000, oltre accessori, più le spese del grado d’appello, con condanna dell’ufficio rimasto contumace.
Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione delle norme processuali e sostanziali sulla liquidazione dei compensi e il difetto di motivazione. L’Agenzia delle entrate – riscossione non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’unico motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell’art. 2233 cod. civ. e della disciplina tariffaria, oltre al vizio di motivazione. Ha rilevato anzitutto che il ricorso censura una presunta compensazione parziale delle spese: evenienza di cui non v’è traccia nel provvedimento impugnato, che si limita ad affermare il criterio di soccombenza.
Ha poi osservato che il ricorso è aspecifico e generico, violando il precetto dell’art. 366, n. 6), cod. proc. civ. Pur riportando la nota spese che si assumeva ignorata, le censure omettono di precisare il deposito di memorie, il numero delle udienze e l’eventuale fase istruttoria del primo grado, nonché di allegare la preventiva fase di reclamo-mediazione.
La Corte richiama il principio di autosufficienza, ricordando che in caso di errores in procedendo esso impone la trascrizione essenziale degli atti per la parte d’interesse, così contemperando la funzione nomofilattica con il diritto di accesso al giudizio di legittimità. Sulle spese generali applica l’insegnamento di Cass., Sez. II, ord. n. 9385 del 2019: la loro omissione non vizia il provvedimento, che resta titolo per il rimborso del quindici per cento, salva motivata riduzione.
La Corte si sofferma sul rapporto tra autosufficienza e art. 6, par. 1, della CEDU, valorizzando la lettura proporzionata di Cass., Sez. I, n. 12481 del 2022 ma rilevando che in quel caso il motivo fu comunque ritenuto inammissibile. Richiama poi la giurisprudenza europea, che ha riconosciuto la compatibilità del requisito con il diritto a un processo equo.
Nota della Redazione
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