Inammissibile il regolamento di competenza su ATP e litispendenza con il merito (Cass. civ. Sez. II n. 21711 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Né la litispendenza né la continenza di cause possono configurarsi tra un giudizio ordinario di merito e un procedimento per l’adozione di provvedimenti d’urgenza o di istruzione preventiva, poiché quest’ultimo è insuscettibile di dar luogo al giudicato ed è solo eventuale l’introduzione del relativo giudizio di merito. Ne consegue che il regolamento di competenza proposto con riferimento a un giudizio di istruzione preventiva è inammissibile. La reiterazione negligente e ingiustificata di analoga impugnativa già dichiarata inammissibile giustifica la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi che, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., la domanda posta a fondamento di un ricorso per accertamento tecnico preventivo, proposta dalla resistente dinanzi al Tribunale di Lecce, fosse contenuta in quella di un giudizio di secondo grado pendente dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, avente ad oggetto una causa successoria riguardante la devoluzione testamentaria degli immobili interessati da infiltrazioni d’acqua.
La resistente, costituendosi, ha evidenziato che il ricorso costituiva la reiterazione di analoga impugnativa già proposta dal ricorrente, scaturita dalla pendenza di due distinti procedimenti per accertamento tecnico preventivo, uno dei quali dichiarato estinto.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un dato di carattere pregiudiziale: con ordinanza di legittimità n. 37584/2022, resa tra le stesse parti, analoga impugnativa era stata già dichiarata inammissibile. Il collegio ribadisce allora il principio già affermato in quella sede.
Il passaggio centrale riguarda la configurabilità del rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi invocato dal ricorrente. La Corte esclude che litispendenza o continenza di cause possano sorgere tra un giudizio ordinario di merito e un procedimento per l’adozione di provvedimenti d’urgenza o di istruzione preventiva. La ragione è strutturale: il procedimento di istruzione preventiva è insuscettibile di dar luogo al giudicato, e l’introduzione del relativo giudizio di merito è solo eventuale.
Il collegio conforta la conclusione richiamando, oltre alla citata Cass. n. 37584/2022, il precedente delle Sezioni Unite n. 7337/1996. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente aggravio delle spese processuali.
La Corte non accede alla richiesta di estinzione “per eventuale rinuncia” formulata dalla resistente nella memoria difensiva, qualificandola come del tutto irrituale.
Sul piano sanzionatorio, il collegio ravvisa i presupposti per la condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per l’ingiustificata e negligente reiterazione dell’impugnazione. Il dispositivo liquida le spese processuali in complessivi 6.200,00 euro, oltre accessori, e condanna il ricorrente al pagamento di 3.000,00 euro a titolo di risarcimento. Viene infine dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
Nota della Redazione
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