Inammissibile il ricorso sul taglio alberi fuori dall’attività agricola (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30488 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non aggredisca tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità. La censura che assuma la riconducibilità di un contratto d’appalto alle attività di cui all’art. 6, lett. e), legge n. 92/1979 deve allegare in modo autosufficiente il testo del contratto medesimo. Il rigetto della prova testimoniale, motivato sulla superfluità dell’istruttoria alla luce del materiale già acquisito, non integra omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando il motivo si limiti a riprodurre i capitoli di prova senza indicare il fatto storico omesso e la sua idoneità a sovvertire il giudizio.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle costruzioni proponeva opposizione avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps per contributi omessi relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione; la Corte d’appello di Messina, in riforma, la rigettava.
Secondo il giudice territoriale l’attività svolta dalla società non era inquadrabile come agricola, ma afferiva al settore terziario, poiché i dipendenti si dedicavano al taglio degli alberi di bosco al fine di rivendita a terzi. La riclassificazione operata dall’Inps era dunque corretta, con correlata variazione dell’obbligo contributivo. Avverso tale pronuncia la società ricorreva per due motivi; l’Inps resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 6, legge n. 92/1979, sostenendo che i dipendenti di imprese non agricole sono considerati lavoratori agricoli quando l’impresa effettui lavori di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, di imboschimento e di cura del verde.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto un triplice profilo. Anzitutto il motivo è privo di autosufficienza, non allegando specificamente il testo del contratto d’appalto da cui dovrebbe emergere la riconducibilità alle attività della lettera e). In secondo luogo è generico, non censurando l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la norma richiede che le attività siano finalizzate all’aumento del valore della produzione agricola. Infine non si parametra al complesso motivazionale, trascurando l’ulteriore assunto del giudice di merito secondo cui, a prescindere dal singolo contratto, era provato che l’attività prevalente fosse estranea alla lettera e), consistendo nel taglio di alberi per rivendita a terzi.
Con il secondo motivo la società deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello dato ingresso alle prove testimoniali dalle quali sarebbe risultata la natura agricola delle lavorazioni.
Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte d’appello aveva respinto la prova testimoniale ritenendola superflua, essendo già accertato che la lavorazione esulava dal settore agricolo. Di fronte a questa valutazione in fatto, il motivo non ha dedotto alcun omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., limitandosi a riprodurre i capitoli di prova senza specificare quale fatto storico, omesso nella valutazione, sarebbe stato idoneo a sovvertire il giudizio sulla prevalenza dell’attività terziaria. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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