Divieto di cumulo incentivi fotovoltaici e detassazione ambientale ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 30952 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata disciplinata dall’art. 36 d.l. n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, consegue alla presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e al pagamento degli importi dovuti nel termine di legge. Perfezionatasi la sanatoria, che sanziona il divieto di cumulo tra le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto energia e la detassazione per investimenti ambientali dell’art. 6, commi da 13 a 19, legge n. 388 del 2000, il giudizio pendente avente ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti si estingue, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. La richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere, fondata sulla regolarità della definizione, preclude l’esame nel merito dei motivi di ricorso. Il contributo unificato ulteriore non è dovuto, avendo la misura carattere eccezionale e sanzionatorio.

Il Fatto

La società contribuente aveva acquisito nel 2011 un impianto fotovoltaico, chiedendo l’accesso alla tariffa incentivante del IV Conto energia. L’investimento rientrava anche nell’agevolazione fiscale dell’art. 6 legge n. 388 del 2000. Dopo aver inizialmente cumulato i due benefici, la società aveva ripresentato le dichiarazioni integrative per recuperare la detassazione ambientale. Per l’anno d’imposta 2014 l’Ufficio aveva recuperato il credito d’imposta esposto nella dichiarazione 2015.

La Commissione Regionale della Lombardia, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso della società, applicando i principi di Cass. 30151/2019 sul termine di presentazione della dichiarazione integrativa. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che l’art. 36 d.l. n. 124 del 2019 ha posto fine al quadro di incertezze sul cumulo tra incentivi fotovoltaici e detassazione ambientale. La norma vieta il cumulo e riconosce ai produttori la facoltà di conservare le più vantaggiose tariffe incentivanti, subordinandola al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione l’aliquota d’imposta vigente.

Il comma 3 dell’articolo disciplina la comunicazione all’Agenzia delle entrate, con cui il contribuente indica l’eventuale pendenza di giudizi sul recupero delle agevolazioni e assume l’impegno a rinunciarvi. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti.

Nel caso di specie la difesa erariale ha confermato, con comunicazione del 9 ottobre 2025, la regolarità della definizione agevolata. È incontestato che la società vi abbia aderito il 30 giugno 2020, depositando la comunicazione di rinuncia ai giudizi pendenti, la documentazione sulla restituzione del beneficio e il versamento tramite modello F24.

Non occorre quindi procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso. Le condizioni per l’estinzione — presentazione della comunicazione e pagamento degli importi — risultano integrate.

Quanto alle spese, trovano applicazione l’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, che nei casi di definizione delle pendenze tributarie le pone a carico della parte che le ha anticipate, e il principio di lealtà processuale dell’art. 88 c.p.c., avendo l’Agenzia dato atto della regolare definizione. La Corte esclude infine il contributo unificato ulteriore, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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