Litisconsorzio processuale in appello e omessa integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. V n. 30953 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso l’atto esattivo, quando il contribuente abbia contestato vizi imputabili tanto all’Agenzia delle entrate quanto all’agente della riscossione e tutte le parti siano state presenti in primo grado, si configura un litisconsorzio processuale, con applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ. La mancata notificazione dell’impugnazione a tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ove le cause siano inscindibili o dipendenti, impone l’integrazione del contraddittorio, anche per l’intervento adesivo dipendente ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992. La sua omissione determina la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Savona un’intimazione di pagamento e le nove cartelle sottostanti, emesse a titolo di Irpef, Irap, Ires e Iva. Deduceva vizi di notifica, difetto di motivazione e di sottoscrizione dell’intimazione, nonché la violazione dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 in relazione al vizio di sottoscrizione del ruolo. Nel giudizio si costituiva l’agente della riscossione e interveniva volontariamente l’Agenzia delle entrate.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la sola intimazione di pagamento per nullità della notifica a mezzo pec e dichiarando valida la notifica delle cartelle. La società proponeva appello e l’agente della riscossione appello incidentale. La CTR riteneva l’agente non ritualmente costituito, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n. 156/2015, ed escludeva di dover integrare il contraddittorio verso l’Agenzia delle entrate. Nel merito dichiarava l’inesistenza della notifica via pec e la nullità delle cartelle notificate via posta. Proponevano ricorso per cassazione l’AdER e l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio la nullità del processo d’appello, svoltosi a contraddittorio non integro, con conseguente nullità della sentenza impugnata. Sulla rilevabilità in ogni stato e grado richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24172 del 2025, che, in materia di giudicato implicito, ha escluso la formazione di un giudicato interno sui vizi processuali rilevabili per legge e sulle questioni “fondanti”, tra cui la violazione del contraddittorio per indebita pretermissione del litisconsorte necessario.
Sul merito, la Corte ricostruisce la fattispecie: la contribuente aveva contestato l’intimazione e le cartelle non solo per vizi di notifica, ma anche per vizi del ruolo e di sottoscrizione, chiedendo l’accertamento della prescrizione del credito. In tale ipotesi, essendo le parti tutte presenti in primo grado, si configura il litisconsorzio processuale con applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ. (Cass. n. 31922 del 2021; Cass. n. 24402 del 2020; Cass. n. 34277 del 2019; Cass. n. 9295 del 2018; Cass. n. 10934 del 2015).
Si precisa che anche l’intervento adesivo dipendente ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992 determina un’ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., con configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale in appello (Cass. n. 14423 del 2010). L’obbligatorietà dell’integrazione sorge anche quando l’impugnazione non sia proposta verso tutti i partecipanti al primo grado, purché si tratti di cause inscindibili o dipendenti; la mancata integrazione rende nullo l’intero procedimento di secondo grado, rilevabile d’ufficio in legittimità (Cass. n. 26433 del 2017).
Tale opzione è avallata dalle Sezioni Unite n. 11676 del 2024, che hanno ribadito la sussistenza del litisconsorzio in appello tra Agenzia delle entrate e agente della riscossione, evocati entrambi in primo grado, solo nel caso di cause inscindibili, ricorrente quando le censure abbiano investito anche vizi propri della cartella.
Nella specie l’appellante non ha notificato il gravame all’Agenzia delle entrate, già parte in primo grado, né il giudice ha disposto l’integrazione del litisconsorzio. Ne consegue la nullità del giudizio di appello e della sentenza, con rimessione delle parti al giudice di appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (Cass. n. 27616 del 2018; Cass. n. 20039 del 2018).
Nota della Redazione
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