Interessi e rivalutazione su somme risarcitorie al netto delle ritenute (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5744 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di ritardato pagamento di somme di natura risarcitoria ai dipendenti pubblici, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati, a prescindere dalla loro cumulabilità, sugli importi dovuti al netto delle ritenute di legge. La regola dell’art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 10 settembre 1998 opera sul piano della base di calcolo degli accessori e non incide sul meccanismo del cumulo: essa individua uno dei possibili criteri applicabili, utilizzabile anche quando il cumulo sia ammesso. La natura risarcitoria del credito, commisurato al trattamento retributivo che sarebbe spettato, non giustifica un computo degli accessori superiore a quello che si avrebbe se le somme fossero state ottenute a titolo retributivo. La formazione del giudicato che ha escluso l’applicazione del divieto di cumulo non copre il diverso profilo della determinazione della base imponibile degli accessori.

Il Fatto

Il Tribunale di Pescara aveva condannato la Provincia di Pescara a corrispondere al proprio Direttore generale un importo superiore a un milione di euro, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno per la revoca anticipata dell’incarico. La Corte d’appello di L’Aquila aveva ridotto la somma di una misura pari alle ultime sei mensilità del trattamento economico, confermando nel resto la decisione; il ricorso per cassazione della Provincia era stato rigettato.

Dopo il pagamento parziale e una vicenda di ottemperanza definita con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il controricorrente aveva notificato precetto per la parte residua, oltre interessi legali e rivalutazione. L’opposizione proposta dall’ente, rigettata in primo grado, era stata parzialmente accolta in appello, che aveva dichiarato la sorte capitale integralmente corrisposta e aveva fissato il computo degli accessori ai sensi dell’art. 429 c.p.c. Il ricorso per cassazione investe proprio le modalità di calcolo.

La Motivazione della Corte

Il motivo attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 e dell’art. 429 c.p.c. La ricorrente sostiene che la natura risarcitoria del credito non avrebbe impedito l’applicazione dei criteri vigenti per i crediti di lavoro pubblici, poiché le somme erano commisurate al trattamento retributivo che il controricorrente avrebbe percepito, e censura due errori del precetto: il calcolo degli interessi sul capitale rivalutato anziché su quello nominale e il computo degli accessori sul capitale lordo anziché su quello netto.

La Corte muove dall’accertamento che il credito, pur di natura lavorativa, va trattato come credito di valore. Su di esso, in forza del giudicato che ha riconosciuto la natura risarcitoria, è possibile il cumulo tra rivalutazione e interessi. Per liquidare la somma si applicano gli interessi compensativi sul capitale, rivalutato anno per anno, con saggio individuato in via equitativa, secondo il criterio indicato da Cass., Sez. 2, n. 1627 del 19 gennaio 2022. In presenza di acconto versato prima della quantificazione definitiva, il computo segue lo schema di Cass., Sez. 3, n. 16027 del 18 maggio 2022: devalutazione di acconto e credito, detrazione dell’acconto, interessi sull’intero capitale rivalutato per il primo periodo e sulla somma residua per il successivo.

Il percorso argomentativo si sposta poi sul diverso profilo delle ritenute di legge, sul quale non vi è alcuna pronuncia passata in giudicato. Trova quindi applicazione l’art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 10 settembre 1998, che calcola gli accessori sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Il principio era già stato anticipato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 54 del 19 gennaio 1993), secondo cui il ritardo nel pagamento danneggia l’avente diritto con riferimento alla somma netta, non a quella lorda idealmente comprensiva delle ritenute operate dall’amministrazione prima che il credito fosse percepito.

La regola è stata poi estesa anche agli accessori conseguenti a una sentenza di condanna a differenze retributive da Cass., Sez. L, n. 27521 del 10 dicembre 2013. Chiamate a risolvere un contrasto, le Sezioni unite n. 14429 del 9 giugno 2017 hanno ritenuto che non vi siano ragioni per disapplicare la norma speciale, precisando che il criterio del netto non interviene sul meccanismo del cumulo, ma individua soltanto la base di calcolo degli accessori. A conclusioni analoghe è giunta, in motivazione, Cass., Sez. L, n. 13624 del 2 luglio 2020, che ha ricondotto i crediti risarcitori alla nozione di crediti di lavoro richiamata dall’art. 429, comma 3, c.p.c.

La tesi del controricorrente, fondata sul giudicato formatosi sull’esclusione del divieto di cumulo, è respinta. Il Tribunale e la Corte territoriale hanno escluso l’applicazione della legge n. 724 del 1994 con riguardo alla problematica del cumulo, ma nulla hanno detto sulla rilevanza delle ritenute, profilo che prescinde del tutto dalla natura risarcitoria del credito. Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati: la sentenza è cassata e la causa decisa nel merito, con annullamento del precetto opposto e determinazione degli accessori, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 16 ottobre 2012, sul capitale rivalutato al netto delle ritenute. Le spese sono compensate per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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