Competenza sulle spese al giudice indicato dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 31011 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Dichiarata l’incompetenza del giudice di merito dalla Corte di cassazione, in accoglimento del proposto regolamento di competenza, ogni ulteriore questione — compresa quella sulle spese processuali — è devoluta al giudice dichiarato competente, se la Corte non vi abbia provveduto. Il giudice spogliato non conserva alcun potere in materia: la compensazione delle spese costituisce pur sempre una modalità di regolamentazione delle stesse e resta riservata al giudice indicato dalla Corte. Irrilevante è che il giudice spogliato abbia riassunto o meno il giudizio nelle more del regolamento, poiché la competenza esclusiva del giudice indicato non muta. Nel giudizio di legittimità, accertata l’infondatezza del ricorso, la motivazione della sentenza impugnata può essere corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Nel corso di un giudizio di equa riparazione promosso davanti alla Corte d’appello di Perugia, il Ministero della Giustizia propose querela di falso per far accertare la falsità della sottoscrizione della procura apposta a margine del ricorso introduttivo. La Corte d’appello sospese il giudizio di equa riparazione e rimise le parti davanti al Tribunale di Perugia, indicato come giudice competente sulla querela, assegnando trenta giorni per la riassunzione.

Contro tale ordinanza la ricorrente propose regolamento di competenza, indicando il Tribunale di Roma. La Corte di cassazione accolse il regolamento dichiarando la competenza del Tribunale di Roma e rimettendo le parti davanti a quel giudice anche per le spese. Nelle more il Ministero aveva riassunto il giudizio di falso davanti al Tribunale di Perugia, che dichiarò la litispendenza e compensò le spese. La Corte d’appello confermò la decisione, ritenendo corretta la compensazione per assenza di soccombenza. La ricorrente ha impugnato per cassazione la statuizione sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato nel dispositivo, ma la motivazione dell’impugnata decisione deve essere corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. La questione concerne la competenza a provvedere sulle spese dopo che la Cassazione, accogliendo il regolamento di competenza, abbia dichiarato l’incompetenza del giudice di merito.

La Corte richiama il principio, implicito nel sistema, per il quale dichiarata l’incompetenza del giudice di merito con l’accoglimento del regolamento, ogni ulteriore questione — comprese le spese, ove la Cassazione non abbia provveduto — è devoluta al giudice dichiarato competente (Cass. n. 2619/1962). Nel medesimo senso, in materia di regolamento di giurisdizione, le fasi successive alla riassunzione non costituiscono un nuovo processo, ma continuazione del precedente: nella liquidazione delle spese per i due gradi di merito possono quindi rientrare anche quelle della fase anteriore al regolamento.

Ne deriva che la competenza a decidere sulle spese di lite, comprese quelle della fase anteriore al regolamento, spetta esclusivamente al giudice indicato dalla Corte di cassazione. Il Tribunale di Perugia doveva pertanto astenersi dal decidere sulle spese e non aveva il potere di disporne la compensazione, che è pur sempre una modalità di regolamentazione delle spese stesse.

Il rilievo della ricorrente, secondo cui non era necessario riassumere il giudizio in pendenza del regolamento (Cass. n. 14369/2015), è in linea di principio corretto, ma non muta i termini della questione, dovendosi tener conto della competenza esclusiva del giudice indicato dalla Cassazione. Sono assorbite le ulteriori censure, non coerenti con la ratio decidendi, che si esaurisce nel rilievo che il Ministero, riassumendo, si era attenuto alle disposizioni della Corte d’appello.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità; non trova applicazione l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., non essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata. Sussistono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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