Opposizione atti esecutivi qualificazione domanda e decisione su decadenza (Cass. civ. Sez. III n. 16424 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito, investito di un’opposizione avverso la cartella di pagamento e di un’eccezione di decadenza ex art. 617 cod. proc. civ., è tenuto a qualificare l’opposizione, anche solo incidentalmente, e a pronunciarsi sulla questione preliminare così dedotta. L’omessa pronuncia su tale eccezione integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e determina la nullità della sentenza per minuspetizione. Qualora il giudice abbia accertato la notifica della cartella oltre sei mesi prima dell’opposizione, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con declaratoria di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi per inosservanza del termine decadenziale, rilevabile anche d’ufficio.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Agrigento, avverso la cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione nel novembre 2018. Deduceva l’invalidità dell’atto per difetto di motivazione, mancata esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi, assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento e notificazione in formato .pdf mediante p.e.c. priva di firma digitale, svolgendo anche contestazioni sul merito della pretesa.

L’agente della riscossione eccepiva l’inammissibilità delle censure formali, riconducibili all’art. 617 cod. proc. civ., per decorso del termine decadenziale alla data dell’atto introduttivo. Il Tribunale dichiarava «priva di giuridica efficacia la cartella di pagamento impugnata» e condannava l’agente alle spese. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione; nelle more l’Agenzia delle Entrate-Riscossione subentrava all’agente estinto. La causa era rimessa al Primo Presidente per questione di massima, decisa dalle Sezioni Unite, che dichiaravano ammissibile il ricorso rimettendone l’esame alla Sezione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denuncia, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di tardività dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. Il motivo è fondato.

Nella sentenza impugnata sono richiamati sia l’art. 615, sia l’art. 617 cod. proc. civ., senza che il giudice di merito fornisca una precisa qualificazione dell’opposizione. Dal testo emerge che l’opponente aveva eccepito la mancanza del titolo esecutivo, questione riconducibile all’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., e aveva svolto contestazioni sulla regolarità formale della cartella, riconducibili all’art. 617 cod. proc. civ.

Proprio perché era stata formulata l’eccezione di decadenza, il Tribunale avrebbe dovuto anzitutto qualificare l’iniziativa, anche incidentalmente, e poi decidere sulla questione preliminare. Il giudice ha invece omesso di pronunciarsi sulla necessità di far valere i vizi formali degli atti prodromici entro il termine di venti giorni dalla conoscenza dell’atto opposto.

Il vizio di minuspetizione è accertato. Poiché il giudice di merito ha rilevato che la cartella era stata notificata oltre sei mesi prima dell’opposizione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito: l’opposizione agli atti esecutivi, proposta oltre il termine di decadenza, è inammissibile, con termine la cui inosservanza è rilevabile anche d’ufficio. Restano assorbite le ulteriori censure.

Sulla validità dell’attività processuale svolta dopo la successione, la Corte richiama l’art. 76 d.l. n. 73 del 2021 e il principio della perpetuatio dell’ufficio di difensore: l’estinzione dell’agente e il subentro del successore non privano il procuratore già ritualmente costituito dello ius postulandi nel medesimo grado sino alla sostituzione. Nel dispositivo la Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza e dichiara inammissibile l’opposizione, con condanna dell’intimato alle spese di merito e di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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