Prelievo abusivo di energia elettrica e ricostruzione presuntiva dei consumi (Cass. civ. Sez. III n. 7374 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione di energia elettrica, il prelievo abusivo posto in essere mediante manomissione del contatore può essere provato per presunzioni, valorizzando il verbale di ispezione e le ammissioni contenute negli atti difensivi dell’utente. È legittimo il criterio di ricostruzione dei consumi fondato sui consumi medi giornalieri delle apparecchiature rinvenute collegate alla rete, sviluppati secondo tabelle statistiche in base alla potenza impiegata. La contestazione che opponga una diversa lettura degli elementi documentali e richieda un nuovo accertamento di fatto è inammissibile in sede di legittimità. Integra colpa grave, agli effetti dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la condotta della parte che agisca o resista senza compiere alcun serio sforzo argomentativo per mettere in discussione il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata.

Il Fatto

La società fornitrice emetteva una fattura per il pagamento di energia elettrica, relativa ai consumi di un arco temporale pluriennale, a seguito di un sopralluogo nel corso del quale era stata constatata la manomissione del misuratore posto all’interno dell’abitazione dell’utente. Il Giudice di Pace, sul rilievo della mancata prova del prelievo abusivo, aveva dichiarato inesistente il credito e annullato integralmente la fattura.

Il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, ha accolto il gravame della società, ha rigettato le domande dell’utente e lo ha condannato alle spese del doppio grado. Avverso tale sentenza l’utente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della domanda avversaria, trattandosi di questione nuova. La Corte ha ritenuto la censura infondata: il giudice d’appello, nell’esercizio del potere di riesame, si è limitato ad accogliere l’appello e a rigettare l’originaria domanda, esaminando debitamente l’eccezione di ultra e extra petizione in cui era incorso il giudice di pace.

Il secondo motivo contestava il metodo di calcolo impiegato per quantificare il prelievo abusivo nel quinquennio antecedente alla scoperta della manomissione, con richiamo agli artt. 2935 e 2948, quarto comma, cod. civ. in tema di prescrizione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché il ricorrente propone una lettura alternativa degli elementi documentali, in mera contrapposizione a quella accolta in sentenza, sollecitando un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità.

Nel merito, il giudice d’appello aveva qualificato come pacifico, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., il prelievo abusivo, desumendolo dalle stesse allegazioni dell’utente e dal verbale di ispezione, con rimozione della calotta di chiusura e successivo grossolano riposizionamento. Il credito della società è stato riconosciuto sia a titolo di corrispettivo contrattuale, essendo in corso il contratto di somministrazione, sia a titolo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. Il criterio di ricostruzione dei consumi, basato sulle tabelle dei consumi medi, è stato ritenuto valido sul piano presuntivo, in continuità con Cass. civ. n. 10722/1993.

Il terzo e il quarto motivo, con cui si negava valore confessorio al pagamento parziale e si contestava la pretesa confessione ex art. 2731 cod. civ., sono stati parimenti dichiarati inammissibili: le asserzioni difensive dell’utente sono state valutate come meri indizi, secondo il principio richiamato da Cass. Sez. VI-2 n. 7702 del 2019. La Corte ha infine confermato la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., richiamando Cass. Sez. Un. n. 32001 del 2022, e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *