Appello incidentale rito lavoro improcedibile se non notificato (Cass. civ. Sez. II n. 31009 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, soggetto al rito del lavoro, l’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione da notificarsi alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 436, terzo comma, cod. proc. civ. In difetto di notificazione l’appello incidentale è improcedibile, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile. Il giudice dell’appello, allorché provveda al mutamento del rito, non è tenuto alla fissazione del termine perentorio ex art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011, né a fare notificare l’ordinanza alla parte contumace, poiché in tale grado sono già intervenute le decadenze a carico delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un veicolo, ha proposto opposizione contro l’ordinanza ingiunzione con cui la Prefettura aveva respinto il ricorso amministrativo avverso un verbale per violazione dell’art. 7, comma 14, cod. strad., contestata per avere lasciato il veicolo in sosta negli spazi riservati dalla segnaletica a determinati veicoli. Il Giudice di pace ha accolto l’opposizione, ravvisando la genericità della descrizione dell’illecito, e ha annullato l’ordinanza, compensando le spese.
Il ricorrente ha proposto appello sulla sola regolamentazione delle spese; l’Amministrazione, costituendosi, ha proposto appello incidentale insistendo per il rigetto nel merito. Il Tribunale ha ritenuto pregiudiziale l’appello incidentale, ne ha riconosciuto la fondatezza valorizzando la fede privilegiata del verbale, e ha considerato rinunziati gli ulteriori motivi di opposizione. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, censurano l’accoglimento dell’appello incidentale per essere stata l’Amministrazione costituita tardivamente, oltre i venti giorni prima della comparizione previsti dall’art. 343 cod. proc. civ. La Corte li ritiene infondati. Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 27340/2018), osserva che nel giudizio di opposizione a verbale instaurato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 e soggetto al rito del lavoro, il giudice dell’appello che dispone il mutamento del rito non deve fissare il termine perentorio ex art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011 per l’integrazione degli atti introduttivi, né notificare l’ordinanza alla parte contumace, perché in grado d’appello le decadenze sono già maturate.
Esclusa l’applicabilità dell’art. 439 cod. proc. civ., la Corte ritiene condivisibile la tesi dell’Amministrazione secondo cui la tempestività dell’appello incidentale andava valutata ai sensi dell’art. 436 cod. proc. civ. È decisivo il rilievo che l’errore dell’appellante, che ha proposto l’appello con citazione invece che con ricorso, non poteva comportare il dimezzamento del termine per l’appello incidentale, derivandone una violazione dei diritti di difesa (Cass. n. 10686/1994).
Passando al quinto motivo, la Corte lo ritiene fondato. La tempestività dell’appello incidentale impone di applicare l’art. 436, terzo comma, cod. proc. civ., che prescrive la notificazione alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l’appello incidentale pur tempestivo è improcedibile se non notificato alla controparte, senza efficacia sanante della notifica di un precedente appello principale dichiarato inammissibile (Cass. n. 23159/2024).
Poiché l’adempimento è stato omesso, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l’improcedibilità dell’appello incidentale e decidere sulla sola impugnazione principale. Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, perché decida sull’appello principale e provveda alla liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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