Compensatio lucri cum damno rilevabile d’ufficio solo se emerge ex actis (Cass. civ. Sez. III n. 21153 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensatio lucri cum damno integra un’eccezione in senso lato, deducibile per la prima volta in appello e rilevabile anche d’ufficio dal giudice, perché non amplia l’oggetto della controversia né richiede una riserva di legge in favore della parte. Il rilievo officioso presuppone però che gli elementi posti a fondamento della compensazione risultino già dagli atti del giudizio di primo grado: non basta il generico richiamo a documentazione versata in altri processi. La documentazione prodotta solo in appello, se di formazione precedente e senza prova dell’impossibilità di acquisirla prima, è inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. e non sana la carenza probatoria del primo grado.
Il Fatto
Un militare, in servizio presso una base italiana all’estero, riportava gravi lesioni in un attentato. Conveniva in giudizio il Ministero della Difesa e tre ufficiali per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e condannava in solido il Ministero e uno degli ufficiali; la Corte d’Appello di Roma, nei giudizi riuniti, rigettava l’appello principale degli enti e accoglieva in parte quello incidentale del danneggiato, elevando la somma liquidata e rideterminando il danno non patrimoniale secondo le tabelle milanesi. Respinta, in particolare, l’eccezione di scomputo degli indennizzi già percepiti, per mancanza di prova dell’avvenuto incasso.
Il Ministero e l’ufficiale ricorrono per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione del principio di rilevabilità d’ufficio delle eccezioni in senso lato risultanti ex actis.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato: la compensatio lucri cum damno rientra tra le eccezioni in senso lato, non introduce un diritto autonomo del convenuto e non è oggetto di riserva di legge. Può dunque essere opposta anche per la prima volta in appello ed essere rilevata d’ufficio dal giudice, che per determinare l’esatta misura del danno risarcibile può attingere, in forza del principio di acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. Il riferimento è alla giurisprudenza richiamata dalle Sezioni Unite n. 10531 del 2013 e alle Sezioni Unite nn. 12564-12567 del 2018.
Il limite, sottolinea la Corte, sta nella necessità che l’eccezione risulti dagli atti del processo. Il rilievo officioso non implica superamento del divieto di scienza privata del giudice: occorre che i fatti modificativi, impeditivi o estintivi siano acquisiti al fascicolo. Non è sufficiente la generica allegazione di parte.
Nel caso concreto, il Ministero già in primo grado si era limitato a rinviare a documentazione depositata in altri giudizi, con formule dubitative e senza indicare gli importi effettivamente riscossi. La Corte d’Appello ha quindi correttamente dichiarato inammissibile, ex art. 345 cod. proc. civ., la documentazione prodotta in secondo grado, di formazione precedente e senza prova dell’impossibilità di acquisirla prima.
La Corte aggiunge che i ricorrenti non hanno censurato la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., omettendo di indicare con precisione dove e quando dagli atti di primo grado sarebbe stato possibile rilevare d’ufficio la compensazione. Il motivo è inoltre carente quanto alla dedotta mancata contestazione e alla violazione degli artt. 115, 116 e 2697 cod. civ. e dell’art. 2727 cod. civ., non conformi ai consolidati orientamenti.
Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per l’elevata controvertibilità delle questioni e con esclusione del contributo unificato aggiuntivo in ragione dell’esenzione per prenotazione a debito dell’Amministrazione dello Stato.
Nota della Redazione
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