Divieto di cumulo tra IV Conto Energia e Tremonti Ambiente (Cass. civ. Sez. V n. 31364 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La detassazione per gli investimenti ambientali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente) non è cumulabile con le tariffe incentivanti previste dall’art. 5 del D.M. 5/5/2011 (c.d. IV Conto Energia). Il divieto di cumulo tra la detassazione ambientale e gli incentivi del terzo, quarto e quinto conto energia è stato definitivamente sancito a livello di normazione primaria dall’art. 36 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La cumulabilità resta invece ammessa per le imprese che hanno usufruito della detassazione e delle tariffe del primo e secondo conto energia.
Il Fatto
La società contribuente ha messo in esercizio, nel biennio 2011-2012, due impianti fotovoltaici, usufruendo delle tariffe incentivanti del II Conto Energia (D.M. 19/02/2007) e del IV Conto Energia (D.M. 5/5/2011). Dopo l’entrata in vigore del V Conto Energia (D.M. 5/7/2012), che aveva previsto la possibilità di cumulo, la società ha rideterminato l’IRES del biennio e ha chiesto il rimborso dei maggiori crediti, per complessivi euro 121.445,26, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
Il diniego dell’Agenzia delle Entrate è stato impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che ha accolto il ricorso, ritenendo che la legge Tremonti Ambiente non preveda limitazioni di cumulo. La decisione è stata confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente: il ricorso non si fonda sull’interpretazione del GSE né su un decreto ministeriale, bensì sulla dedotta violazione di legge, riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte richiama l’orientamento consolidato (Cass., sez. V, n. 15451 del 2023; Cass., sez. V, n. 28332 del 2025): l’agevolazione Tremonti Ambiente esclude dalla formazione del reddito imponibile gli investimenti ambientali, calcolati secondo un approccio incrementale. La detassazione riguarda, quindi, l’eccedenza dell’investimento annuo rispetto a quello dei due anni precedenti. L’art. 5 del D.M. 5/5/2011 ammette il cumulo delle tariffe incentivanti solo con i benefici tassativamente elencati, tra i quali non figura la detassazione ambientale.
Il GSE, con nota del 22 novembre 2017, aveva chiarito che la detassazione non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe del terzo, quarto e quinto conto e che, per conservare queste ultime, il soggetto responsabile deve rinunciare al beneficio fiscale.
Il legislatore è poi intervenuto a livello primario con l’art. 36 del D.L. n. 124/2019, che ha sancito il divieto di cumulo e ha riconosciuto ai produttori la facoltà di conservare il beneficio economicamente maggiore previsto dagli incentivi, previo pagamento di una somma pari all’aliquota di imposta applicabile alla variazione in diminuzione. La legge n. 120/2020 ha poi differito dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per la rinuncia.
Ne deriva che, per il primo e secondo conto energia, la cumulabilità è possibile; per il terzo, quarto e quinto, il cumulo non è ammesso. Nella specie, i rimborsi richiesti dalla società riguardano il cumulo delle tariffe del II e del IV Conto Energia con la detassazione. Il ricorso è pertanto fondato quanto alla non cumulabilità con il IV Conto Energia, mentre si è formato il giudicato interno, per acquiescenza dell’Amministrazione, sulla compatibilità con il II Conto Energia. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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