Cessione totalitaria quote non integra cessione azienda per imposta registro (Cass. civ. Sez. V n. 7386 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo risultante dagli interventi del legislatore del 2017 e del 2018, non costituisce una norma antielusiva e non autorizza l’Amministrazione finanziaria a riqualificare l’atto presentato alla registrazione in una fattispecie imponibile diversa da quella voluta dalle parti. Il potere di qualificazione dell’Ufficio incontra il limite dello schema negoziale tipico in cui l’atto è inquadrabile e degli effetti giuridici che esso produce. La cessione totalitaria delle quote di una società a responsabilità limitata e la cessione d’azienda producono effetti giuridici differenti e non sono tra loro fungibili, con la conseguenza che la prima non può essere riqualificata come seconda in ragione del solo risultato economico perseguito. L’imposta di registro si conferma imposta d’atto, che colpisce gli effetti giuridici dell’atto registrato, restando irrilevanti gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di nesso testuale con l’atto medesimo.

Il Fatto

I ricorrenti avevano ceduto, con un unico atto notarile, la totalità delle quote di una s.r.l. a una società estera, versando l’imposta di registro in misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate, qualificata l’operazione come cessione d’azienda, aveva notificato a ciascun socio un avviso di liquidazione della maggiore imposta. I contribuenti impugnarono gli avvisi, ottenendo accoglimento in primo grado. La Commissione tributaria regionale, in riforma, riconobbe all’Ufficio il potere di attribuire all’atto una diversa natura giuridica sulla base degli elementi desumibili dall’atto stesso. I contribuenti ricorrono per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla questione centrale: se l’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986 legittimi l’Amministrazione a disconoscere, ai fini tributari, gli effetti civili tipici del negozio prescelto ogni volta che questi non appaiano conformi alla causa reale dell’operazione. Il giudice di appello aveva aderito a questa lettura in chiave antielusiva, privilegiando la sostanza sulla forma.

Il Collegio ritiene tale impostazione non più percorribile, per contrasto con la più recente elaborazione della Consulta, segnatamente le sentenze n. 158/2020 e n. 39/2021. Resta fermo che l’Amministrazione non è tenuta ad accogliere acriticamente la “forma apparente” dell’atto. Tuttavia l’attività di qualificazione non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto è inquadrabile, costruendo una fattispecie imponibile diversa da quella voluta dai contraenti e produttiva di effetti giuridici differenti, sulla sola base del risultato concreto perseguito.

La Corte passa poi alla diversità degli effetti giuridici dei due negozi. Chi aliena un’azienda è soggetto a una disciplina peculiare: l’obbligo di non concorrenza dell’art. 2557 cod. civ., il trasferimento di crediti, debiti e rapporti contrattuali inerenti all’azienda, la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari delle annualità pregresse ex art. 14, d.lgs. n. 472 del 1997. Con la vendita delle quote, invece, il cessionario continua l’attività della società in cui subentra come socio e i debiti sociali gravano sulla società, con liberazione del cedente anche senza il consenso dei creditori.

I giudici di legittimità affermano che, se economicamente le due situazioni possono apparire assimilabili, giuridicamente restano assolutamente diverse. Il giudice di merito avrebbe dovuto analizzare le ragioni dell’accertamento, escludendo o affermando la decisività di specifiche pattuizioni idonee a snaturare l’essenza del tipo contrattuale adottato.

L’Agenzia si è limitata ad argomentazioni generiche sull’attività esercitata e sull’unicità dell’atto, senza indicare quali elementi del regolamento negoziale ne avrebbero immutato la sostanza né spendere argomenti sulle regole di interpretazione del contratto. Pertanto la sentenza è cassata e la causa decisa nel merito con l’accoglimento dei ricorsi originari dei contribuenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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