Apparecchi da intrattenimento e licenza art 88 TULPS sufficiente quella art 86 (Cass. civ. Sez. II n. 31365 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Chi esercita la raccolta di scommesse può installare nel proprio locale apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, TULPS solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS; la licenza ex art. 86 TULPS è sufficiente unicamente per i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all’autorizzazione ex art. 88. La responsabilità amministrativa ex legge n. 689/1981 postula una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione, che deve provare di aver agito senza colpa. La buona fede è esclusa quando l’agente è un operatore del settore, al quale è richiesta una diligenza superiore a quella dell’uomo medio. Nel giudizio di opposizione, l’onere probatorio del comportamento discriminatorio derivante da illegittimo diniego di concessione grava su chi lo invoca.

Il Fatto

Con ordinanza-ingiunzione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva irrogato al ricorrente, titolare di una ditta individuale, la somma di euro 45.000 per avere installato nel proprio esercizio undici apparecchi di intrattenimento in gestione per conto di terzi e quattro apparecchi di sua proprietà, in assenza della licenza ex art. 88 TULPS, nonostante il locale fosse destinato anche alla raccolta di scommesse.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Palermo aveva confermato il rigetto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, censurando la necessità della licenza ex art. 88, la valutazione delle prove, l’esclusione della buona fede e la quantificazione della sanzione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, muovendo dagli artt. 86, 88 e 110 TULPS. Il primo motivo è stato respinto richiamando un orientamento consolidato: la possibilità di installare apparecchi sulla base della licenza ex art. 86 TULPS riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all’autorizzazione di polizia ex art. 88, prevista per l’esercizio delle scommesse. La ratio è quella di impedire l’utilizzo di tali congegni in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli, data la loro pericolosità sociale.

Il secondo e il terzo motivo, volti a contestare l’accertamento in fatto, sono stati dichiarati non accoglibili. La Corte ha ribadito che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; è invece inammissibile la doglianza sul prudente apprezzamento delle prove, salvo i rigorosi limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il quarto motivo è stato respinto sul piano soggettivo. Il principio dell’art. 3 della legge n. 689/1981 postula una presunzione di colpa in capo all’autore della violazione, sul quale grava l’onere di dimostrare di avere agito senza colpa; l’ignoranza dei presupposti rileva solo se incolpevole. Essendo il ricorrente un operatore del settore, la diligenza richiesta è superiore a quella dell’uomo medio.

Il quinto e il sesto motivo hanno riguardato il profilo eurounitario. La Corte ha ribadito che le restrizioni alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi sono ammesse solo se giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate. In ambito sanzionatorio, l’onere della prova del comportamento discriminatorio grava su chi lo invoca, secondo il principio di prossimità della prova: nel caso concreto tale dimostrazione è mancata. La Corte ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

Il settimo motivo, sulla riduzione della sanzione, è stato infine rigettato: la quantificazione rientra nel potere discrezionale del giudice entro i limiti edittali, senza obbligo di specificare i criteri seguiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *