Imposta unica scommesse: ricevitorie CTD soggetti passivi anche per bookmaker esteri (Cass. civ. Sez. V n. 20111 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le ricevitorie che raccolgono scommesse per conto di bookmaker esteri privi di concessione sono soggetti passivi dell’imposta unica, perché svolgono anch’esse attività di gestione del gioco, costituente presupposto impositivo. Il rapporto tra bookmaker e ricevitore integra una solidarietà paritetica, non dipendente, essendo entrambi partecipi dell’organizzazione e dell’esercizio delle scommesse. La disciplina italiana non introduce discriminazioni vietate dal diritto dell’Unione, poiché l’imposta colpisce tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale, a prescindere dal luogo di stabilimento. Per i rapporti successivi al 2011 la traslazione dell’onere sul bookmaker resta negoziabile e ciò esclude il vulnus costituzionale.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di una ricevitoria e centro di trasmissione dati operante per conto di un bookmaker maltese controllato da una società britannica, riceveva quattro avvisi di accertamento per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse relative agli anni dal 2009 al 2012, con irrogazione di sanzioni. La CTP di Bari rigettava l’impugnazione; la CTR della Puglia accoglieva parzialmente l’appello e annullava gli atti limitatamente al 2009 e al 2010, applicando l’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, dichiarato incostituzionale da Corte cost. n. 27 del 2018 quanto alle ricevitorie per i rapporti anteriori al 2011.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, censurando la motivazione degli avvisi, l’omessa pronuncia su alcune doglianze, il difetto di territorialità, il contrasto con il diritto unionale e la natura sostanzialmente repressiva della pretesa fiscale. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dalla Corte cost. n. 27 del 2018, che ha riconosciuto la natura interpretativa dell’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010 e la configurabilità dell’obbligo tributario anche per le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione. Entrambi i soggetti partecipano, su piani diversi, all’attività di gestione delle scommesse. Da qui la qualificazione del rapporto in termini di solidarietà paritetica, conforme all’insegnamento di Cass. n. 15731 del 2015 e Cass. n. 26489 del 2020.
Sul piano della territorialità, i giudici di legittimità chiariscono che il fatto imponibile non è la conclusione del contratto di scommessa, bensì la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse. Tale attività coinvolge in via immediata e diretta il ricevitore in Italia e fonda la potestà impositiva dello Stato.
Quanto ai profili unionali, la Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri, nonché il contrasto con la libera prestazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE. La diversità di situazione del centro di trasmissione dati che opera per un operatore estero rispetto a quello che opera per un concessionario nazionale giustifica il trattamento differenziato.
Infine, la Corte esclude che la novella del 2010 abbia valenza repressiva o punitiva: la Corte costituzionale ne ha sancito la natura meramente interpretativa e la Corte di giustizia ne ha confermato la legittimità. Il riconoscimento della liceità dell’attività svolta non sottrae la stessa dall’ambito impositivo, anzi postula la realizzazione del presupposto d’imposta. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della recente stabilizzazione del quadro giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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