Accertamento bancario, libro giornale insufficiente a vincere la presunzione (Cass. civ. Sez. V n. 31401 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa di ricavi sia sui prelevamenti sia sui versamenti a fronte di operazioni non contabilizzate, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi può superarla solo dimostrando che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti a pagare determinati beneficiari, ovvero provando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, e non già invocando presunzioni, affermazioni di carattere generale o il mero richiamo all’equità. Le sole annotazioni del libro giornale non valgono a vincere la presunzione, perché non fanno fede della veridicità dei dati esposti e non costituiscono prova a favore dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2709 c.c. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta invece circoscritto al rispetto del «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, Cost.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale e di indagini finanziarie condotte su una società esercente attività di fabbricazione e commercio di articoli tessili, l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione maggiori importi ai fini IRES, IRAP e IVA per il periodo d’imposta 2010. La contestazione muoveva da due processi verbali: il primo rilevava la mancata redazione del dettaglio analitico di magazzino, con conseguente inattendibilità della contabilità; il secondo formalizzava gli esiti delle indagini bancarie, contestando omessa fatturazione e registrazione di ricavi e acquisti non regolarizzati.

Esperita senza successo la procedura di adesione, l’Ufficio notificava avviso di accertamento con irrogazione di sanzione. Il ricorso della società veniva accolto in primo grado; l’appello dell’Ufficio era rigettato dalla Commissione tributaria regionale. Dopo un primo rinvio della Suprema Corte, il giudizio di appello si concludeva nuovamente con il rigetto dell’impugnazione dell’Ufficio, che proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina dapprima il secondo motivo, con cui si censura la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata. Il motivo è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» imposto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Nel caso concreto la Commissione regionale aveva ricostruito il quadro normativo e affrontato la questione di merito, sicché non si ravvisa alcuna motivazione apparente.

È invece fondato, nei termini di motivazione, il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. La Corte ribadisce che l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 pone una presunzione relativa di ricavi sui prelevamenti e sui versamenti, superabile dal contribuente con prova concreta dei costi e oneri deducibili, non già con presunzioni, affermazioni generali o richiami all’equità. L’onere probatorio è volto a dare specifica giustificazione delle movimentazioni contestate e si ricollega al principio di vicinanza della prova connaturato all’art. 2697 c.c.

La Corte aggiunge che l’abrogazione, ad opera dell’art. 5 del d.P.R. n. 695 del 1996, dell’art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986 non determina l’automatica deducibilità dei costi non registrati, dovendo l’imprenditore dimostrare di averli effettivamente sostenuti. Tale prova non può essere fornita con le sole annotazioni del libro giornale, che non fanno fede della veridicità dei dati esposti e non costituiscono prova a favore dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2709 c.c.

Applicando tali principi, la Commissione regionale non si è attenuta al riparto dell’onere della prova con riferimento ai movimenti di importo significativo tra cassa e banca, giustificati con il solo riferimento al libro giornale, e ai movimenti sui conti correnti personali, anch’essi ritenuti giustificati da mere annotazioni contabili. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la documentazione prodotta anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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