C.t.u. e sindacato di legittimità: onere di autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 31398 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione proposto per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione del consulente o della sentenza che ne abbia recepito l’operato. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e al carattere limitato del mezzo di impugnazione, essa ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del dedotto difetto di motivazione. Le censure che investono i criteri tecnici del consulente esulano dal perimetro del giudizio di legittimità e sono inammissibili.
Il Fatto
Il titolare di un diritto di usufrutto su un compendio immobiliare convenne in giudizio la società che gestiva quei beni e la socia amministratrice, per ottenere la restituzione degli immobili e dei frutti maturati e non percepiti. Le convenute eccepirono la prescrizione del diritto di usufrutto per non uso ventennale e proposero domanda riconvenzionale per il rimborso delle somme impiegate nelle accessioni e delle imposte sui beni.
Il Tribunale accolse le domande attoree e, in parte, quella riconvenzionale, condannando poi la sola società al pagamento dei frutti nella minor somma risultante dalla compensazione dei crediti. La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’impugnazione dell’amministratrice in proprio e rigettò l’appello nel resto. Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un’unica censura.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto escluso la necessità della riunione con altro giudizio, trattandosi di due sentenze definitive emesse in tempi diversi. Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le ricorrenti avevano dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del combinato disposto degli artt. 19, 20 e 29 d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che il giudice d’appello avesse aderito acriticamente alle conclusioni del c.t.u., il quale aveva calcolato un saggio di fruttuosità abnorme, fuori mercato e in contrasto con le norme sulla determinazione della rendita catastale e del saggio di interesse del capitale fondiario.
La sentenza impugnata aveva già dato conto in modo completo ed esaustivo delle censure degli appellanti, sia quanto alla commisurazione dei frutti e al saggio di fruttuosità, sia quanto alla quantificazione degli interessi sulle somme spese per le costruzioni, con contestazioni e conteggi specificamente riportati. Di fronte a quella replica, le ricorrenti hanno riproposto le stesse doglianze, che attengono ai criteri tecnici utilizzati dal consulente e che esulano dal giudizio di legittimità.
La Corte ha poi enucleato il principio cardine in materia di vizio di motivazione: la parte che contesta l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del c.t.u. deve indicare specificamente le circostanze rispetto alle quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo nel ricorso i passaggi salienti e non condivisi della relazione e il contenuto delle critiche, per consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto. Richiamato il precedente Sez. III n. 19989 del 13 luglio 2021, la Corte ha rilevato che nel caso di specie manca totalmente la riproduzione delle affermazioni della relazione.
Al rigetto del ricorso è seguita la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese processuali e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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