Inammissibili i motivi di merito non autosufficienti nel ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 2613 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità i motivi che investono la valutazione del materiale istruttorio o la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili quando non riproducono, in violazione del principio di autosufficienza, gli atti processuali e procedimentali su cui si fondano. La censura della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. configura errore di valutazione dei fatti, da dedurre esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nei limiti della riformulazione operata dalla legge n. 134/2012. In tema di accertamento analitico-induttivo, l’incompletezza o l’inattendibilità della contabilità abilita l’Ufficio all’uso di presunzioni semplici e sposta sul contribuente l’onere di provare la destinazione dei costi all’attività d’impresa.
Il Fatto
Alla società contribuente veniva notificato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, facendo propri i rilievi dei verificatori, determinava un maggior reddito d’impresa per il periodo 2010 e recuperava maggiori IRES e IRAP. Le contestazioni riguardavano il saldo negativo di cassa, l’omessa contabilizzazione di ricavi, sconti e omaggi non documentati, l’inerenza di costi per prestazioni occasionali e servizi vari e l’imputazione di costi non di competenza.
La società impugnava l’atto, eccependo preliminarmente vizi di notifica e la mancanza della delega alla sottoscrizione, e contestando nel merito le riprese. La CTP rigettava il ricorso; la CTR confermava in appello. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, relativo alla nullità della notificazione per assenza della data e della qualifica dell’agente. Il motivo difetta di precisione e autosufficienza: non specifica quale data lamenti mancante e non descrive il procedimento notificatorio né gli atti rilevanti. Esso, inoltre, non si confronta con la ratio della sentenza impugnata, che valorizza la consegna a persona qualificatasi al servizio della società e la successiva istanza di accertamento con adesione.
Anche il secondo motivo, sulla mancanza della delega alla sottoscrizione, è inammissibile. Il ricorrente non riproduce gli esatti termini della doglianza e non indica gli atti in cui essa fu proposta, disattendendo il principio per cui la deduzione del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. postula la puntuale riproduzione delle istanze e impone alla Corte, quale giudice del fatto processuale, la sola verifica degli atti compiutamente indicati.
I motivi terzo, quarto e quinto sono inammissibili per ragioni convergenti. Essi rinviano a PVC e avviso di accertamento non riprodotti e introducono questioni di mero merito. La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. configura errore di valutazione dei fatti, da censurare con il diverso paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Nella specie opera il divieto di doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ.
Nel merito, la metodologia accertativa è legittima. A fronte di una gestione dei clienti ammessa come extracontabile, l’Ufficio può completare le lacune con presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ., con spostamento dell’onere della prova sul contribuente. Il saldo negativo di cassa, riscontrato mediante confronto con gli estratti dei conti bancari, fa presumere ricavi non contabilizzati pari almeno al disavanzo. Quanto all’inerenza dei costi, la sua prova presuppone una rigorosa dimostrazione dell’afferenza delle prestazioni all’attività d’impresa.
Il sesto motivo è inammissibile perché non esplicita il costo contestato e non si confronta con l’accertamento in fatto della CTR, secondo cui la componente negativa di reddito era già conosciuta prima della redazione del bilancio. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna al doppio contributo unificato e nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività processuale dell’Agenzia.
Nota della Redazione
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