Leasing traslativo: clausola penale valida e sindacato sul giudizio di eccessività (Cass. civ. Sez. III n. 18235 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di leasing, la clausola penale che riconosce al concedente, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il diritto di trattenere i canoni scaduti e di esigere i canoni futuri attualizzati è di per sé valida, salvo il potere del giudice di ridurla per manifesta eccessività. Il rispetto e l’interpretazione delle coordinate normative del giudizio di eccessività sono suscettibili di sindacato di legittimità, mentre l’apprezzamento dei presupposti di fatto di tale valutazione è riservato al giudice del merito. È quindi inammissibile il motivo che, sotto la formale invocazione della violazione di legge o del vizio di motivazione, solleciti un riesame del giudizio di fatto. Nel leasing, attesa la funzione di indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione, la mancata indicazione dell’ISC/TAEG non integra l’ipotesi sanzionata con la nullità dall’art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993.
Il Fatto
Il ricorrente, utilizzatore di un bene in locazione finanziaria stipulata con una società poi incorporata dal concedente, aveva sospeso il pagamento dei canoni deducendo l’inadempimento del fornitore del bene locato. Il concedente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo; l’utilizzatore propose opposizione davanti al Tribunale, chiedendo anche di chiamare in causa il fornitore per essere manlevato. Il Tribunale rigettò l’opposizione e la Corte d’Appello confermò la decisione.
Avverso la sentenza di appello l’utilizzatore ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi: mancata applicazione dell’art. 1526, primo comma, cod. civ. e nullità della clausola contrattuale; motivazione apparente; eccezione di inadempimento del fornitore; violazione della normativa sulla trasparenza bancaria; e riparto dell’onere della prova sui vizi del bene. Hanno resistito con controricorsi il fornitore e una società cessionaria del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che investono il trattamento della clausola penale nel leasing. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 28022 del 2021; Cass. n. 31194 del 2018) secondo cui tale clausola è valida, salvo il potere di riduzione che il giudice di merito, nella specie, non ha esercitato per difetto di elementi concreti di eccessività.
Il passaggio centrale è la distinzione tra diritto e fatto: il rispetto e l’interpretazione delle coordinate normative del giudizio di manifesta eccessività sono sindacabili in legittimità, ma i presupposti di fatto di quella valutazione restano riservati al giudice del merito. Poiché la corte territoriale ha motivato sull’assenza di squilibri tra vantaggio dell’utilizzatore adempiente e margine di guadagno del concedente, l’apprezzamento è conforme a diritto. I motivi, sotto veste di violazione di legge e motivazione apparente, mirano in realtà a un riesame del fatto, precluso in sede di legittimità.
Il terzo motivo è inammissibile. La Corte riconosce che le Sezioni Unite n. 19785 del 2015 hanno affermato il dovere del concedente, informato dei vizi, di agire verso il fornitore per la risoluzione o la riduzione del prezzo. Tuttavia il motivo non indica le circostanze di fatto dell’inottemperanza a tale dovere di buona fede, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Il quarto motivo è infondato: l’ISC/TAEG è solo un indicatore sintetico del costo dell’operazione e la sua mancata indicazione non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un’erronea rappresentazione del costo globale, ricavabile dalla sommatoria delle singole voci (v. Cass. n. 39169 del 2021). Il quinto motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., non confrontandosi con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 11748 del 2019, che grava il compratore della prova dei vizi.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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