Azione di arricchimento proponibile se il titolo contrattuale è carente ab origine (Cass. civ. Sez. III n. 8878 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 cod. civ., la proponibilità dell’azione di arricchimento senza causa va verificata sulle ragioni sostanziali del rigetto della domanda c.d. principale. Ove tale rigetto consegua all’accertamento della carenza ab origine del titolo giustificativo della pretesa contrattuale, il concorso tra azioni è solo apparente e la domanda ex art. 2041 cod. civ. deve ritenersi proponibile, anche se non coltivata o perduta per il comportamento del titolare. Resta invece preclusa quando il rigetto derivi da prescrizione o decadenza, da carenza di prova del pregiudizio subito o del danno ingiusto, ovvero dall’accoglimento di un’azione ex art. 2043 cod. civ..

Il Fatto

La società ricorrente assume di vantare un credito di importo determinato nei confronti della società controricorrente e ne domanda il pagamento a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ. davanti al Tribunale.

La convenuta eccepisce l’improponibilità della domanda per la preclusione derivante da un precedente giudicato e, nel merito, la contestazione del credito. Il Tribunale accoglie la domanda, escludendo la formazione del giudicato sostanziale sulla pretesa di arricchimento, rigettata in altro giudizio per ragioni di rito. La Corte d’appello respinge l’eccezione di giudicato ma accoglie il motivo sull’inammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. per difetto del requisito della sussidiarietà, essendo stato in passato azionato il credito con l’azione contrattuale. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., sostenendo che i giudici di merito avevano accertato l’inesistenza del rapporto contrattuale posto a base della procedura monitoria, e non già il difetto di prova del diritto di credito. La tesi è che la Corte territoriale abbia confuso la sussidiarietà, intesa come assenza di altra azione di ristoro, con la residualità.

Il Collegio richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 33954 del 2023: la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata su contratto, legge o clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo; resta preclusa se il rigetto derivi da prescrizione o decadenza, da carenza di prova del pregiudizio ovvero da nullità del titolo per illiceità contrastante con norme imperative o con l’ordine pubblico.

La Corte sottolinea la finalità dell’art. 2042 cod. civ.: preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo l’azione di arricchimento anche quando la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare. Se al rigetto del rimedio contrattuale per inesistenza del titolo potesse conseguire l’improponibilità del rimedio sussidiario, l’avente diritto resterebbe privo di qualsiasi strumento processuale di ristoro.

Va dunque distinto in base alle ragioni del rigetto: quando sia riscontrata una carenza originaria del titolo fondante la domanda principale, non si configura un concorso di azioni da risolvere con l’art. 2042 cod. civ.; il concorso è solo apparente. Spetta al giudice, anche d’ufficio e in appello, verificare se emerga dagli atti una carenza originaria del diverso titolo ovvero un rigetto dipeso dall’inerzia dell’impoverito o dal mancato assolvimento di un onere. Nel secondo caso la domanda resta preclusa.

Applicando tali principi, la Corte ritiene che la Corte d’appello abbia dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento sulla sola base della ritenuta nullità o inesistenza del titolo contrattuale, con applicazione acritica del principio di sussidiarietà. Il rigetto, frutto della valutazione delle emergenze istruttorie e motivato per la mancata dimostrazione dell’obbligo di pagamento, equivale all’accertamento dell’insussistenza del titolo fondante: la domanda avrebbe dovuto quindi considerarsi proponibile. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *