Ripetizione indebito bancario: onere di allegazione e prova delle rimesse solutorie (Cass. civ. Sez. I n. 31766 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista per pagamenti eseguiti su conto corrente, l’istituto di credito che voglia opporre l’eccezione di prescrizione assolve l’onere di allegazione con la sola indicazione dell’inerzia del titolare del diritto e della dichiarazione di volerne profittare, senza necessità di specificare le singole rimesse solutorie ritenute prescritte. A tale riparto di allegazione corrisponde il riparto dell’onere della prova: spetta al correntista dimostrare l’esistenza dei pagamenti, la loro natura solutoria e non meramente ripristinatoria della provvista, e l’illegittimità delle poste passive coperte dalle rimesse. Il giudice di merito compie un accertamento di fatto, in punto di sussistenza o meno dell’affidamento di fatto e del suo limite, non censurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il tribunale accoglie la domanda della società correntista, poi fallita, e condanna la banca a restituire una somma pari alla differenza tra il saldo come ricostruito dal consulente tecnico d’ufficio e il saldo nominale passivo già pagato. Il giudice di primo grado fonda la decisione su tre passaggi: l’illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocistici, commissione di massimo scoperto, spese e commissioni; l’esistenza di un affidamento di fatto protratto per tutta la durata del rapporto, con limite mobile pari di volta in volta al massimo scoperto consentito; la conseguente natura ripristinatoria delle rimesse, che esclude la prescrizione.

La corte di appello ribalta l’esito. Ritiene fondato il motivo della banca sull’eccezione di prescrizione e considera non assolto dalla correntista l’onere di provare l’esistenza e l’entità dell’affidamento di fatto. Gli indici valorizzati dal tribunale — saldi passivi costanti, tassi differenti nei medesimi trimestri, applicazione della commissione di massimo scoperto con aliquote variabili, mancata segnalazione alla Centrale Rischi — vengono giudicati non univoci e compatibili con un mero atteggiamento di tolleranza della banca verso una cliente ritenuta solvibile. La società ricorre per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., per aver la corte di merito errato nella distribuzione degli oneri probatori sul tema dell’affidamento del conto e per erronea valutazione di fatti decisivi.

La Corte ricostruisce il riparto degli oneri. Al correntista che agisce ex art. 2033 cod. civ. spetta allegare i fatti costitutivi della domanda, cioè l’esistenza di pagamenti e la natura indebita degli stessi, allegazione che si considera assolta con l’indicazione dei versamenti, la richiesta di restituzione, il conto e il tempo determinato. All’istituto di credito convenuto che opponga l’eccezione di prescrizione basta allegare l’inerzia del titolare e la dichiarazione di volerne profittare. Il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione. Il principio è ricondotto a Cass. Sez. U. n. 15895/2019, confermata da Cass. n. 34997/2023.

A questo riparto di allegazione corrisponde quello della prova: nella specie spettava alla correntista dimostrare i pagamenti, ossia le rimesse su un conto passivo e non affidato, la natura indebita degli stessi e l’illegittimità delle poste coperte dalle rimesse solutorie. La corte territoriale, diversamente dal tribunale, ha ritenuto non assolto tale onere.

Il motivo è quindi in parte infondato e in parte inammissibile. È infondata la censura sull’art. 2697 cod. civ., perché il ragionamento della corte di appello si è attenuto all’orientamento di legittimità. È inammissibile la doglianza sulla natura solutoria delle rimesse, che investe un accertamento di fatto non censurabile, tanto meno ex art. 115 cod. proc. civ., poiché la violazione di tale norma presuppone che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti o disatteso prove legali, e non la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Il richiamo è a Cass. Sez. Un. n. 20867/2020 e a Cass. n. 23153/2018.

La censura sull’assenza di un atto scritto di affidamento anteriore alla legge sulla trasparenza bancaria non attinge la ratio decidendi, che non si fonda sull’assenza della prova scritta ma sulla non univocità degli indici del fido di fatto. Le critiche alla valutazione degli sconfinamenti e alla mancata segnalazione alla Centrale Rischi propongono una diversa lettura delle emergenze istruttorie. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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