Impresa familiare onere probatorio utili e rinuncia ex art 2113 cod civ (Cass. civ. Sez. II n. 15026 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’impresa familiare ex art. 230-bis cod. civ. il partecipante che agisce per la propria quota di utili ha l’onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la misura astratta della partecipazione, potendo ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali. Sull’imprenditore familiare grava invece l’onere di fornire la prova contraria rispetto a tali presunzioni e di dimostrare l’effettivo pagamento degli utili spettanti pro quota. La decadenza semestrale dall’impugnazione della rinuncia ai diritti ex art. 230-bis cod. civ., ricondotta alla disciplina dell’art. 2113 cod. civ., costituisce eccezione in senso stretto e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Il Fatto

Un’ex coniuge conveniva in giudizio l’ex marito, una società e un istituto di credito per accertare la nullità o la simulazione dell’atto costitutivo dell’impresa familiare risalente al 1989, l’annullamento del contratto di affitto d’azienda e la divisione dei beni in comunione legale, con condanna dell’imprenditore ai rimborsi ex art. 192 cod. civ. Il Tribunale rigettava le domande di nullità ma accertava la natura comune di parte dei beni, condannando il convenuto al pagamento di una somma per la loro assegnazione esclusiva.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 1239/2018, rigettava i gravami principali e incidentali. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione l’imprenditore e la società, resistendo la ex coniuge con controricorso e ricorso incidentale articolato in più motivi.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, per essere stato notificato a mezzo posta al domicilio fisico anziché a quello digitale. Secondo il Collegio, la notificazione tempestiva, ove anche nulla, è suscettibile di sanatoria con efficacia retroattiva per effetto della sua rinnovazione a mezzo pec.

Il primo motivo del ricorso principale, che deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere i giudici di merito accolto una domanda ritenuta nuova, è infondato. La Corte osserva che l’atto di citazione richiamava già l’art. 178 cod. civ., così che la successiva richiesta di divisione dei soli beni destinati all’esercizio dell’impresa, rispetto alla pretesa iniziale sull’intero complesso aziendale, si configura come mera riduzione della domanda, ammissibile anche in sede di precisazione delle conclusioni.

Sul ricorso incidentale relativo agli utili, la Corte richiama il principio secondo cui il familiare collaboratore può provare consistenza del patrimonio e misura della partecipazione con presunzioni semplici, incluse le dichiarazioni fiscali. Le risultanze fiscali e gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio fornivano adeguata prova del quantum degli utili e della quota riservata alla collaboratrice. La sentenza impugnata, spostando sulla collaboratrice la prova del mancato pagamento, ha indebitamente invertito l’onere probatorio, spettando all’imprenditore documentare l’avvenuta corresponsione delle somme.

Quanto alla “liberatoria” sottoscritta in occasione dello scioglimento dell’impresa familiare, la Corte qualifica la dichiarazione come vera rinuncia ai diritti ex art. 230-bis cod. civ., riconducendo il rapporto collaborativo alla parasubordinazione e applicando la disciplina dell’art. 2113 cod. civ. Ne consegue che la decadenza dall’impugnazione della rinuncia costituisce eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni processuali e non rilevabile d’ufficio ex art. 2969 cod. civ. In assenza di tempestiva eccezione dell’imprenditore, il giudice di merito non poteva dichiararne la tardività.

La Corte accoglie pertanto il ricorso incidentale nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Nota della Redazione

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