Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 31767 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente abbia allegato, espressamente o implicitamente, l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, si applica il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. e sorge l’onere di depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione. La dichiarazione di avvenuta notificazione costituisce manifestazione di autoresponsabilità della parte, che resta vincolata alle conseguenze di quanto dichiarato. L’omissione non è sanabile con la produzione tardiva consentita dall’art. 372 cod. proc. civ. L’improcedibilità è rilevabile d’ufficio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda. Resta fermo che il ricorso è procedibile ove risulti notificato entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, poiché in tal caso il giudice può verificarne la tempestività in riferimento alla sola data di pubblicazione.
Il Fatto
Una società di costruzioni aveva convenuto in giudizio la banca per ottenere la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente intercorso per oltre un decennio e la ripetizione dell’indebito. L’attrice lamentava l’applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, di commissioni e di altre spese mai pattuite, oltre a una illecita determinazione delle valute.
Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, rilevando che la correntista non aveva prodotto tutti gli estratti conto del periodo considerato né la documentazione relativa al collegato conto anticipi, così rendendo impossibile la ricostruzione del rapporto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando la nullità della sentenza per difetto di motivazione e la violazione dei canoni di valutazione delle prove. La banca è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via pregiudiziale una questione di rito, prima ancora dello scrutinio dei motivi. Il ricorso, infatti, dava atto dell’avvenuta notificazione della sentenza gravata, ma non risultava depositata la relazione di notifica richiesta dall’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ. Il deposito non era menzionato nel ricorso stesso.
Il Collegio ha dato continuità al principio consolidato secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione. Quale manifestazione di autoresponsabilità, tale dichiarazione impegna la parte a subirne le conseguenze, facendo sorgere l’onere di depositare copia della sentenza munita della relata nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ. L’omissione non è recuperabile mediante la produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ.
La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 21349 del 2022 e, nel medesimo senso, i precedenti Cass. n. 15832 del 2021, Cass. nn. 14790, 19475 e 27313 del 2024 e Cass. n. 23982 del 2025. Ha precisato che, nella specie, la relata non era neppure altrimenti nella disponibilità del giudice: la resistente non si era costituita e non vi era stata produzione del controricorrente né acquisizione tramite istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Il Collegio ha poi verificato il profilo della tempestività. Poiché la notificazione del ricorso risultava avvenuta in data 7.6.2021, non si configurava l’ipotesi in cui il ricorso è comunque procedibile perché notificato entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. In quel caso, secondo la giurisprudenza richiamata, il giudice può verificare la tempestività alla sola data di pubblicazione, senza necessità della relata. Nel caso esaminato tale evenienza non ricorreva.
La Corte ha quindi confermato il principio per cui il mancato deposito della relata impedisce di verificare la tempestività dell’impugnazione e il conseguente formarsi del giudicato. Da ciò deriva l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito sui requisiti di procedibilità della domanda. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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