Compensazione spese appello ammessa solo nei casi ex art 92 cpc (Cass. civ. Sez. II n. 31861 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese processuali è consentita solo nelle ipotesi tipiche previste dall’art. 92 cod. proc. civ. e non può fondarsi sul rilievo che la riforma della decisione di primo grado dipenda da un errore del giudice che l’ha pronunciata. Ogni riforma, per definizione, presuppone un errore del primo giudice: assumerlo a ragione della compensazione significa svuotare la regola della soccombenza. È altresì illegittima la scomposizione del regime delle spese, che assoggetti le spese vive alla soccombenza e i compensi alla compensazione: le une e gli altri seguono un regime unitario.

Il Fatto

La ricorrente proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del Codice della Strada davanti al Giudice di Pace di Roma. Respinta l’opposizione, impugnava la sentenza davanti al Tribunale, censurando la condanna alle spese in favore della Prefettura, costituitasi a mezzo di funzionario delegato.

Il Tribunale accoglieva il gravame e, in riforma, dichiarava non luogo a provvedere sulle spese del primo grado in favore di Roma Capitale. Compensava le spese del secondo grado, sul presupposto che il motivo di riforma dipendesse da una non corretta applicazione, da parte del giudice di primo grado, di un orientamento giurisprudenziale; condannava però Roma Capitale alla rifusione delle sole spese vive del grado. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente, vittoriosa in secondo grado, si duole della compensazione disposta fuori dei casi di legge e dell’applicazione di una forma ibrida di compensazione, con riconoscimento delle sole spese vive.

Il ricorso è fondato. La Corte ricorda che l’art. 92 cod. proc. civ. limita la compensazione a ipotesi specifiche, alle quali si rinvia. Nel caso esaminato il Tribunale, pur avendo accolto il gravame sulla regolamentazione delle spese del primo grado, ha poi erroneamente compensato quelle del grado di appello.

Il ragionamento del giudice di merito è respinto con una considerazione decisiva: è evidente che tutti i casi di riforma dipendono da un errore del primo giudice. Assumere l’errore come ragione della compensazione significa trasformare la soccombenza da regola generale in eccezione, svuotando la previsione dell’art. 92 cod. proc. civ. Il riferimento è ai precedenti Sez. 2, Ordinanza n. 23825 del 04/08/2023 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30597 del 20/12/2017.

Il secondo profilo di illegittimità riguarda la scomposizione del regime delle spese: il Tribunale ha distinto tra spese vive, assoggettate alla regola della soccombenza, e altri compensi, assoggettati alla compensazione. La Corte qualifica il duplice errore di diritto come palese e cassa la sentenza, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per una nuova liquidazione delle spese di appello.

Il giudice del rinvio dovrà attenersi alla regola generale della soccombenza, derogabile solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 92 cod. proc. civ., senza alcuna possibilità di assoggettare a regimi diversi i compensi e le spese vive. La Corte si pronuncia anche sulle spese del giudizio di legittimità, che restano regolate dal giudice di rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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