Sovrafatturazione e operazioni oggettivamente inesistenti: nessuna ultrapetizione del giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 31862 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste il vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito esamina la questione della sovrafatturazione dei costi se la stessa è stata contestata nell’atto impositivo come fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti. In tal caso la valutazione del giudice non costituisce ampliamento del thema decidendum, ma rientra nei limiti delle contestazioni effettuate dall’Amministrazione finanziaria. Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica fatti e atti incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi. Il vizio di ultra o extra petizione ricorre solo quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell’azione, pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori.
Il Fatto
La controversia riguarda un avviso di accertamento ai fini IVA, relativo all’anno d’imposta 2009, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato l’imposta per ricorso a fatture per operazioni inesistenti nella realizzazione di una struttura alberghiera.
I contribuenti, soci di una società, impugnavano l’atto impositivo. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente i ricorsi, riconoscendo la detraibilità dell’IVA sugli acquisti nella misura del 50 per cento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in sede di appello, accoglieva le doglianze dei contribuenti e annullava la sentenza di primo grado, ritenendo che l’Amministrazione non avesse mai contestato la sovrafatturazione. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in due motivi. Con il primo l’Amministrazione denuncia la violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ravvisato un’ipotesi di ultrapetizione in capo al giudice di prime cure. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, per relationem all’atto di appello dei contribuenti.
La Corte ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. Richiamando la propria giurisprudenza più recente (Cass., 10/01/2025, n. 644), il Collegio ricorda che il potere-dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti oggetto di contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso.
Nel caso concreto, la contestazione relativa alla sovrafatturazione risulta riportata sia nell’atto impositivo impugnato sia nell’atto di appello, ed è ampiamente inquadrabile nella categoria delle operazioni oggettivamente inesistenti. Il riferimento, contenuto nell’avviso di accertamento, a «operazioni del tutto o in parte inesistenti emesse da aziende compiacenti» comprende, infatti, anche la realizzazione di operazioni oggettivamente inesistenti in parte qua.
La sentenza impugnata, ritenendo che la sovrafatturazione fosse cosa distinta rispetto all’operazione oggettivamente inesistente, ha concluso che il giudice di prime cure avesse confermato in parte l’atto impositivo sulla base di una contestazione mai formulata dall’Amministrazione. Tale conclusione integra, per la Corte, la palese violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché il primo giudice non aveva esondato dalle contestazioni mosse con l’atto impositivo.
La Corte ribadisce il principio già espresso con Cass., 25/06/2024, n. 17319: non sussiste vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito esamina la questione della sovrafatturazione dei costi, qualora la stessa sia stata contestata nell’atto impositivo come fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti. La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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