Espulsione dello straniero irregolare e obbligo di informativa sulla protezione internazionale (Cass. civ. Sez. I n. 9760 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Allo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera deve essere assicurata un’informazione completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, ai sensi dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 286/1998. Detto obbligo sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale: il silenzio o una dichiarazione incompatibile con tale volontà non assumono rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata. Non è sufficiente che il decreto di respingimento o di trattenimento indichi genericamente che il soggetto è stato informato, se, a seguito della contestazione dell’interessato, nulla emerge sul punto dal foglio notizie o da altri atti offerti dall’amministrazione. L’omissione dell’informativa comporta la nullità del decreto di espulsione.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero entrato nel territorio nazionale attraverso la frontiera del Brennero sottraendosi ai controlli, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 13, lettera a), del testo unico sull’immigrazione. Il giudice di pace ha respinto l’opposizione, rilevando l’ingresso clandestino e l’impossibilità di rilasciare un permesso di soggiorno in base alla normativa vigente, agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato ovvero all’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998.
Il giudice di merito ha valorizzato le dichiarazioni rese in sede di intervista, nelle quali l’interessato aveva riferito di non aver presentato domanda di protezione internazionale e di non convivere con familiari titolari di permesso di soggiorno. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, il secondo dei quali incentrato sulla omessa informativa circa la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, ritenuto potenzialmente assorbente, e ne riconosce la fondatezza. Il Collegio qualifica la fattispecie come ipotesi di straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera: il provvedimento impugnato è un decreto di espulsione che tiene luogo del decreto di respingimento, poiché l’interessato non è stato immediatamente respinto ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 286/1998 ed è stato raggiunto da decreto di espulsione in pari data.
Da tale qualificazione deriva l’applicabilità dell’art. 10-ter del testo unico, che impone di assicurare allo straniero rintracciato la informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. La norma collega espressamente tale obbligo alla condotta di rintraccio e alle operazioni di rilevamento nelle strutture di prima assistenza.
Il passaggio centrale della decisione riguarda il rapporto tra informativa e manifestazione di volontà dello straniero. La Corte afferma che l’obbligo informativo sussiste anche quando l’interessato non abbia espresso l’esigenza di chiedere la protezione internazionale. Il silenzio, o una dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, non può assumere rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata; la dichiarazione contraria, del resto, deve essere chiaramente espressa e non affidata a formule ambigue.
Quanto alla prova dell’informativa, la Corte esclude che sia sufficiente l’indicazione generica contenuta nel decreto di respingimento o di trattenimento circa il fatto che il soggetto sarebbe stato compiutamente informato. Occorre invece che l’amministrazione dia conto, in atti, delle modalità e dei tempi con cui l’informazione è stata somministrata, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità della stessa, come già affermato da Cass. n. 32070/2023 e Cass. n. 4223/2024.
Nel caso concreto, né il foglio notizie né il decreto di espulsione, entrambi redatti nella medesima data del rintraccio, recano alcun riferimento, neppure per estrema sintesi, all’avvenuta informazione sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale. Da ciò deriva, in linea con Cass. n. 10819 del 22/04/2024, la nullità del decreto di espulsione. La Corte accoglie dunque il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito dichiarando la nullità del decreto.
Sul governo delle spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente è un’amministrazione statale, non si dà luogo alla regolazione delle spese: il compenso e le spese del difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza rivolta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, essendo la decisione intervenuta in cassazione nel merito.
Nota della Redazione
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