Procura speciale per sospensione esecutiva non vale per ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 5050 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procura alle liti, la procura speciale per il ricorso per cassazione è nulla, e il ricorso è inammissibile, quando emerga in modo assolutamente evidente la non riferibilità dell’atto al giudizio di legittimità. Tale evidenza ricorre quando la procura, priva di data e recante l’indicazione di attività tipiche del giudizio di merito, sia stata rilasciata al solo fine di richiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. Il principio di conservazione di cui all’art. 1367 cod. civ. e quello dell’art. 159 cod. proc. civ. non operano, poiché l’atto è comunque idoneo a produrre l’effetto per cui fu conferito. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del difensore in proprio, trattandosi di attività processuale priva di effetti sulla parte.
Il Fatto
Il promissario acquirente di un immobile, dopo aver accertato in primo grado il grave inadempimento dei promittenti alienanti — che non avevano provveduto alla regolarizzazione urbanistica né alla cancellazione delle ipoteche — ottenne la condanna di costoro al pagamento del doppio della caparra. La Corte di Appello di Firenze, in totale riforma, rigettò la domanda, ritenendo non essenziale il termine per il definitivo e immotivata la prima manifestazione di volontà del promissario.
Avverso la sentenza d’appello il soccombente propose ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Nel controricorso fu eccepita la nullità della procura speciale e, di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha definito il ricorso in rito, accogliendo l’eccezione. La procura risultava stesa su foglio spillato all’atto, priva di data, e rilasciata espressamente al fine di richiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza d’appello. Pur indicando correttamente il provvedimento impugnato, essa mostrava di essere stata conferita per una tipica attività interinale di merito.
Il Collegio ha richiamato il criterio nomofilattico delle Sezioni unite n. 36057 del 2022, che ha inteso limitare ogni interpretazione formalistica dell’art. 83 cod. proc. civ. proprio per non frapporre ostacoli ingiustificati all’esercizio del diritto d’azione. Da quella pronuncia si ricava che la specialità della procura è integrata, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica: la firma apposta dal difensore su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto equivale alla procura redatta a margine o in calce. Tuttavia, la stessa decisione impone di verificare che dall’atto non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione.
Nel caso esaminato ricorre proprio questa ipotesi non valicabile. La procura era diretta a un’attività interinale di merito, conteneva il riferimento alla mediazione — incompatibile con il giudizio di legittimità — ed era priva di data. L’unico elemento di tipizzazione, ossia l’indicazione della sentenza, è equivoco, poiché quella indicazione è necessaria anche per chiedere la sospensione dell’esecutività. Non si può quindi escludere che al difensore fosse stato conferito il solo potere di richiedere la sospensione ex art. 373 cod. proc. civ. e che egli abbia impropriamente proposto anche il ricorso.
La Corte ha poi respinto l’invocazione del principio di conservazione e del criterio dell’art. 159 cod. proc. civ.: l’atto un effetto certo lo produceva, quello di eleggere procuratore speciale per la sospensione. Infine, quanto alla pronuncia Sez. 2 n. 20896 del 2023 richiamata dal ricorrente, il Collegio ha chiarito che i quattro elementi in essa enucleati costituiscono solo indizi della non riferibilità, non una necessaria compresenza; il criterio guida resta l’assoluta evidenza del difetto di riferibilità.
Nota della Redazione
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