Notifica cartella esattoriale: irrilevante la firma del consegnatario (Cass. civ. Sez. V n. 32194 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata sottoscrizione della relata di notifica da parte del soggetto che ha ricevuto l’atto non ne comporta la nullità, quando la notificazione della cartella esattoriale sia avvenuta mediante consegna a mani proprie del destinatario o a persona di famiglia addetta alla casa. In tale ipotesi la disciplina applicabile è quella dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, con la precisazione che la notificazione anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 non richiede la raccomandata informativa in favore del destinatario in caso di mancata consegna personale dell’atto. La relata priva della sottoscrizione del consegnatario non integra, pertanto, causa di invalidità della notifica, dovendosi escludere che il giudice di merito possa fondare su tale sola circostanza il difetto di perfezionamento dell’atto.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo relativo a una cartella di pagamento. La società di riscossione aveva notificato la cartella mediante consegna a una persona di famiglia del destinatario, senza che la relata risultasse sottoscritta dal consegnatario.
La CTR della Sicilia, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per le iscrizioni di natura non tributaria e aveva annullato il preavviso di fermo, rilevando che dall’esame degli atti non risultava perfezionata la notifica della cartella. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, mentre il contribuente e il Comune sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale della validità della notifica della cartella esattoriale. La ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, in caso di consegna a mani proprie del destinatario o a persona di famiglia addetta alla casa, non è richiesta la sottoscrizione del consegnatario e che la cartella doveva quindi ritenersi ritualmente notificata.
La Corte ritiene fondato il primo motivo. Rileva che la mancata sottoscrizione del soggetto che ha ricevuto l’atto non ha implicato alcuna nullità. Il riferimento normativo è costituito dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, disposizioni che regolano le modalità della notificazione della cartella di pagamento.
Il Collegio precisa un ulteriore elemento temporale. La notificazione in esame è anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, che ha introdotto l’obbligo della raccomandata informativa in favore del destinatario nell’ipotesi di mancata consegna dell’atto personalmente al contribuente. Ne consegue che, per le notifiche precedenti a tale intervento, non può pretendersi l’adempimento di un onere allora non previsto.
La pronuncia accoglie dunque il primo motivo, con assorbimento degli ulteriori sei. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione conferma che la sola assenza della firma del consegnatario, in presenza di consegna a persona di famiglia, non è idonea a travolgere la validità della notifica.
Nota della Redazione
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