Motivi di ricorso inammissibili se non investono questioni nel thema decidendum (Cass. civ. Sez. II n. 18917 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il ricorrente che prospetti questioni delle quali non vi sia cenno nella sentenza impugnata deve, a pena di inammissibilità, non solo allegarne l’avvenuta deduzione davanti al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, onde consentire alla Corte di verificare ex actis l’esattezza dell’affermazione. I motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti la prospettazione di temi di contestazione nuovi, non trattati nel merito né rilevabili d’ufficio. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non si configura quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Il Fatto

Un acquirente conveniva in giudizio la società venditrice di un autocarro usato, lamentando l’inadempimento contrattuale. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2045/2015, accertava l’inadempimento della venditrice e la condannava al risarcimento del danno, con interessi e spese.

La società proponeva appello e la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva il gravame, rigettando la domanda dell’acquirente e condannandolo alle spese di entrambi i gradi. Secondo la sentenza, il primo giudice aveva errato nel ravvisare un accordo novativo del contratto originario: il compratore, dichiaratosi consapevole nel contratto che il mezzo necessitava di interventi dovuti all’usura, aveva acquistato un autocarro vetusto, circostanza determinante nella fissazione del prezzo. Avverso tale pronuncia l’acquirente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2709 cod. civ., sostenendo che la Corte d’appello si fosse pronunciata su una domanda non compresa tra quelle avanzate. La Corte lo dichiara inammissibile: poiché le ragioni erano svolte per sostenere che l’appellante non avesse censurato la sentenza di primo grado, il ricorrente avrebbe dovuto prospettare la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., non già dell’art. 112 cod. proc. civ., che ricorre quando il giudice pronunci oltre i limiti delle domande e delle eccezioni (Cass. Sez. II n. 8048 del 2019). I richiami agli artt. 99 e 2709, contenuti solo nell’intitolazione, risultavano incomprensibili. Né la riqualificazione del motivo avrebbe giovato al ricorrente, risultando dall’atto di appello che la sentenza di primo grado era stata censurata proprio sull’accordo novativo.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La Corte ricorda che spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove (Cass. Sez. Un. n. 5802 del 1998). Il vizio concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione e tale che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014; Cass. Sez. II n. 27415 del 2018). Dei tre fatti enucleabili, nessuno presenta i requisiti richiesti: l’ammissione dei vizi da parte del venditore non implicava l’obbligo di ripararli integralmente a proprie spese; quanto alla lettera e al collaudo, il ricorso non specifica in quali atti e termini quei fatti fossero stati dedotti. La motivazione, inoltre, è pienamente logica e si sottrae al sindacato di legittimità.

Con il terzo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1362, 1366, 1367, 1371 e 1490 cod. civ., dolendosi dell’esclusione della garanzia per i vizi. Il motivo è inammissibile: la sentenza non esamina la questione dei vizi occulti e il ricorrente non deduce in quali atti e termini l’avesse posta (Cass. Sez. II n. 20694 del 2018; Cass. Sez. I n. 23675 del 2013). Nel resto, le deduzioni sono avulse dall’intitolazione e non consentono di individuare la violazione di specifiche disposizioni.

Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’annotazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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