Valutazione delle prove e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 34996 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è deducibile, nel giudizio di legittimità, solo ove si denunci che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disponendone d’ufficio al di fuori dei casi consentiti, o abbia giudicato contraddicendo espressamente o implicitamente la regola di giudizio. Non integra tale violazione la mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte attribuendo maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c. La censura sulla violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia disatteso il criterio del prudente apprezzamento o una specifica regola di valutazione. Ove si deduca il mero cattivo esercizio di tale potere, la doglianza è proponibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo entro i rigorosi limiti del sindacato sui vizi di motivazione. Il travisamento della prova è invocabile solo rispettando i limiti posti all’invocazione di tale vizio nel giudizio di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l’esecuzione negligente dell’incarico professionale di avvocato conferito all’intimata, finalizzato alla proposizione di un’opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione emessa a suo carico dalla Direzione Territoriale del Lavoro. Secondo la prospettazione attorea, la professionista avrebbe proposto tardivamente l’opposizione, determinando la definitività del provvedimento ingiuntivo.

Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 2/12/2024, aveva confermato la decisione. Pur ritenendo fondate le contestazioni sull’inadempimento, la Corte territoriale aveva rilevato che l’attore non aveva fornito alcuna prova del nesso causale tra l’inadempimento e il danno, essendo emerso che, anche se tempestivamente proposta, l’opposizione sarebbe stata certamente disattesa. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato il proprio convincimento su elementi di prova privi di nesso logico rispetto alla fonte probatoria, incorrendo anche nel travisamento della prova.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Il Collegio ha osservato che la censura non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’art. 115 c.p.c., limitandosi a prospettare una pretesa erronea valutazione delle risultanze probatorie. Sul punto la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 20867 del 30/9/2020: per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice abbia giudicato contraddicendo la regola, espressamente o implicitamente, ossia sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio fuori dai casi consentiti. La violazione non si ravvisa quando il giudice valuta le prove attribuendo maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 c.p.c.

Quanto all’art. 116 c.p.c., la Corte ha precisato che l’ammissibilità della doglianza è consentita solo ove si alleghi che il giudice abbia disatteso il criterio del prudente apprezzamento, pretendendo di attribuire alla prova un valore diverso o quello proprio di una differente risultanza, oppure, in presenza di una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento. Ove si deduca il mero cattivo esercizio di tale potere, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso consente il sindacato sui vizi di motivazione.

Nel caso concreto, il ricorrente non ha denunciato il mancato rispetto del principio del libero apprezzamento delle prove né l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare l’esito decisorio, limitandosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, operazione critica inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto fuori luogo la prospettazione del travisamento della prova, non essendo stati rispettati i limiti fissati da Sezioni Unite n. 5792 del 5/3/2024.

Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., rilevata la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata già comunicata alle parti. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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