Procedimento sommario di cognizione: nessuna preclusione per la produzione documentale tardiva (Cass. civ. Sez. II n. 19226 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento sommario di cognizione, l’art. 702-bis, commi 1 e 4, cod. proc. civ., nel prevedere che ricorso e comparsa di risposta contengano l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione, non contempla alcuna sanzione processuale per l’omissione. Ne deriva che non si configura alcuna decadenza e che è ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo, fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702-ter cod. proc. civ., che individua la barriera preclusiva alle nuove richieste istruttorie. Le norme che stabiliscono preclusioni e decadenze vanno interpretate restrittivamente, non potendosi ricavare per via meramente ermeneutica una perdita di facoltà in assenza di una esplicita previsione del legislatore.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, espone di avere prestato attività difensiva in favore del Comune intimato in numerosi giudizi civili e amministrativi, senza ricevere alcun compenso. Per conseguire la liquidazione degli onorari evocava in giudizio l’ente con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale competente.
Nella resistenza del convenuto, il Tribunale dichiarava l’incompetenza del giudice adito per le richieste relative ai giudizi svoltisi davanti al Giudice di Pace e ad altri uffici, e l’inammissibilità della domanda per i compensi afferenti ai giudizi davanti al TAR e alle commissioni tributarie. Quanto alle controversie instaurate davanti allo stesso Tribunale, il giudice di merito riteneva preclusa la produzione documentale effettuata dal ricorrente solo in occasione del deposito delle note per l’udienza, giudicando perentorio il termine di costituzione. Il ricorrente impugna l’ordinanza per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte dà continuità alla propria giurisprudenza, richiamata dalla difesa del ricorrente, secondo cui le prescrizioni dell’art. 702-bis, commi 1 e 4, cod. proc. civ., relative all’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti, non segnano alcuna preclusione istruttoria e non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza. È la pronuncia dell’ordinanza che accerta l’eventuale non sommarietà dell’istruzione a individuare la barriera oltre la quale le parti non possono formulare nuove richieste probatorie (Cass. n. 25547/2015).
In termini analoghi è stato ribadito che la norma non contempla alcuna sanzione in relazione alla mancata allegazione dei documenti al ricorso o alla comparsa, con conseguente ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino all’ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. (Cass. n. 46/2021, conforme a Cass. n. 17572/2021, Cass. n. 24415/2021, Cass. n. 23677/2021, Cass. n. 15637/2022, Cass. n. 32743/2023, Cass. n. 2569/2023, Cass. n. 5938/2024).
Il precedente contrario invocato dal Tribunale (Cass. n. 24538/2018) auspica che anche le richieste istruttorie siano formulate negli atti introduttivi, ma non afferma che la violazione di tale prescrizione precluda la successiva produzione. La Corte sottolinea l’assenza di una norma che espressamente sancisca la preclusione: poiché le disposizioni che introducono decadenze vanno interpretate restrittivamente, non può condividersi la soluzione che ricava per via interpretativa una perdita di facoltà.
Il Collegio valorizza il parallelismo con il rito ordinario, dove è possibile integrare le richieste istruttorie senza decadenza (Cass. n. 1691/2011, conforme Cass. n. 81/2012). Quanto al procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, che impone le forme del rito sommario senza possibilità di conversione, non è dato invocare esigenze di discovery probatoria per introdurre per via interpretativa una preclusione processuale. La decisione impugnata è quindi cassata con rinvio al Tribunale competente in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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