Prova testimoniale, vizio motivazionale e compensazione impropria (Cass. civ. Sez. I n. 32221 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è configurabile quando il giudice di merito abbia preso in considerazione il fatto storico e lo abbia valutato diversamente da come ritenuto dalla parte. Il mancato accoglimento dell’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio costituisce attività giudiziale commissiva, censurabile solo ove la prova non ammessa presenti carattere di decisività, tale che, se assunta con esito positivo, avrebbe condotto con giudizio di certezza a una decisione diversa. In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria riguarda crediti e debiti originati da un unico rapporto e si risolve in una verifica delle reciproche poste, che il giudice può compiere d’ufficio, senza eccezione di parte né domanda riconvenzionale.

Il Fatto

Una cooperativa ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una lavoratrice, già sua socia, per il residuo della quota associativa non versata alla cessazione del rapporto. La lavoratrice ha proposto opposizione, deducendo la nullità o annullabilità del rapporto associativo per coartazione della volontà e la nullità della clausola sulla quota per indeterminatezza dell’importo delle trattenute mensili, contestando altresì la delibera assembleare di riduzione delle quote.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione, non ammettendo la prova testimoniale. La Corte d’Appello ha parzialmente accolto il gravame, riducendo l’importo della condanna per tenere conto della restituzione della quota al valore risultante dal bilancio dell’esercizio di scioglimento del rapporto. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la cooperativa ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Sui primi due motivi, valutati congiuntamente, la Corte dichiara l’inammissibilità. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è deducibile quando nei gradi di merito vi sia stata doppia decisione conforme sull’an, avendo la riforma riguardato il solo quantum. La ricorrente, inoltre, non contesta l’omesso esame del fatto storico, ma la valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello, che ha esaminato il fatto e ne ha tratto un convincimento diverso.

La Corte ribadisce che il diniego di ammissione di un mezzo istruttorio costituisce attività commissiva, censurabile solo ove la prova non ammessa sia decisiva e virtualmente idonea a sovvertire l’esito della controversia: occorre un ragionamento controfattuale che dimostri come, con giudizio di certezza, la decisione sarebbe stata diversa. Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata esiste, non si fonda su erronei principi giuridici ed è sorretta da ragionamento logico, avendo la Corte d’Appello esaminato in concreto i capitoli di prova, giudicandoli generici o irrilevanti, e valorizzato il comportamento complessivo della lavoratrice.

Il terzo motivo, sulla mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., è inammissibile: la ricorrente non ha provato di aver formulato la richiesta in primo grado. Nel merito, la richiesta di termini non preclude al giudice il potere di assegnare la causa in decisione, in linea con il principio di durata ragionevole del processo.

Il quarto motivo è inammissibile, avendo la Corte d’Appello correttamente accertato il requisito della determinatezza dell’obbligazione nella precisa individuazione dell’ammontare della quota associativa, restando la modalità di pagamento estranea alla genesi del rapporto associativo.

Sul ricorso incidentale, il primo motivo è infondato: quando i reciproci debiti e crediti nascono da un unico rapporto, non si configura una compensazione propria, ma un mero accertamento di dare e avere con elisione automatica fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere d’ufficio, anche in appello, senza eccezione di parte. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, quello incidentale rigettato, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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