Revocazione in Cassazione inammissibile senza esposizione dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. III n. 21447 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo di revocazione, prescritta dall’art. 398, secondo comma, cod. proc. civ., e l’esposizione sommaria dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., unitamente alla specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, ai sensi del n. 6 della stessa disposizione. Tali lacune non sono emendabili con atti esterni o successivi. Il giudizio con cui la Corte valuta l’inidoneità, l’incompletezza o l’inadeguatezza della localizzazione e trascrizione degli atti costituisce una valutazione, non un errore di fatto, e come tale non è impugnabile per revocazione.
Il Fatto
Un ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione nei confronti di una pluralità di controparti. Con una precedente ordinanza la Corte aveva dichiarato quel ricorso inammissibile, per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. quanto al primo motivo e per evidente irrilevanza della contestazione quanto al secondo.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 cod. proc. civ. Due controricorrenti hanno resistito con distinti controricorsi, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese. La Corte è chiamata a verificare l’ammissibilità dell’impugnazione straordinaria.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurime e distinte ragioni. Il primo rilievo riguarda la struttura dell’atto: nell’introduzione dell’impugnazione manca completamente l’esposizione del fatto processuale. Il ricorso riporta solo parzialmente l’ordinanza impugnata, ma è privo di qualsiasi indicazione sull’originario ricorso per cassazione e, soprattutto, sullo sviluppo del processo di merito che lo aveva preceduto: le reciproche pretese, le eccezioni e difese di ciascuna parte nel confronto con la posizione avversaria, lo svolgimento della vicenda processuale, le argomentazioni della sentenza di primo grado, le difese in appello, il tenore della sentenza impugnata e il contenuto dei motivi allora proposti.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la domanda di revocazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, il motivo di revocazione e l’esposizione dei fatti di causa rilevanti: cita al riguardo Cass. Sez. U. n. 13863 del 06/07/2015, con le conformi Cass. Sez. 6 n. 14126 del 01/06/2018, Cass. Sez. 3 n. 30720 del 19/10/2022 e Cass. Sez. 3 n. 1573 del 22/01/2025. L’onere posto dall’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. è funzionale a consentire alla Corte di legittimità, e alla controparte a tutela del diritto di difesa, di decidere il ricorso in base ai soli elementi in esso riportati, secondo il principio di autonomia del ricorso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU.
La Corte precisa che l’interpretazione rigorosa dell’art. 366 cod. proc. civ. impone un onere di particolare attenzione nella predisposizione dell’atto, ma lo ritiene del tutto esigibile perché di agevole assolvimento, fondato su un indirizzo da tempo consolidato e conoscibile da un professionista abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Un secondo, autonomo profilo di inammissibilità riguarda il difetto di censura della ratio decidendi. La pronuncia impugnata aveva rilevato che il ricorrente aveva omesso di fornire alcuna idonea indicazione circa gli atti e i documenti comprovanti l’effettivo errore, precludendo alla Corte di apprezzare la concludenza delle censure. Tale valutazione sull’inidoneità e incompletezza del materiale costituisce un giudizio, non un errore di fatto, e non è quindi suscettibile di impugnazione per revocazione.
La pronuncia di inammissibilità preclude l’esame dei motivi del ricorso originario, che restano ignoti in base al solo atto introduttivo. Ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere a ciascun controricorrente le spese del giudizio e l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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