Revocazione per errore di fatto su atti interni al giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 12618 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ammessa dagli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., presuppone un errore di fatto compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che si sostanzi in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile dal mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, idonea ad indurre il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti ovvero l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. Non integra il vizio revocatorio la censura che contesti la valutazione espressa dalla Corte in ordine alla genericità e all’autosufficienza dell’eccezione di nullità, poiché in tal caso si deduce non un errore di percezione, ma un errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con una precedente ordinanza, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente, quale amministratore unico di due società, nei confronti del fallimento della società di fatto, avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Tribunale di estensione del fallimento.
In quella sede la Corte aveva ritenuto inammissibile per difetto di specificità l’eccezione di nullità della sentenza dichiarativa del fallimento in estensione, per difetto di assistenza tecnica del curatore nell’istanza di estensione, poiché il ricorrente aveva trascritto nella memoria non l’atto introduttivo del giudizio prefallimentare, ma l’istanza del curatore al giudice delegato per l’autorizzazione a proporre il ricorso. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sostiene che la Suprema Corte sia incorsa in un errore di fatto là dove ha ritenuto trascritta nella memoria l’istanza del curatore invece dell’atto introduttivo del giudizio prefallimentare. Tale errore sarebbe decisivo, poiché il ricorso per l’estensione sarebbe stato proposto senza l’assistenza di un avvocato, con conseguente nullità della sentenza dichiarativa del fallimento.
La Corte muove dalla nozione consolidata di errore di fatto rilevante ex art. 395 cod. proc. civ.: esso consiste in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti. Non può invece risolversi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, perché in tal caso si versa nell’errore di giudizio.
Richiamando le Sezioni Unite n. 31032 del 2019 e Sezioni Unite n. 20013 del 2024, il Collegio ribadisce che la revocazione delle pronunce di legittimità è ammessa per l’errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, che presuppone divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto. Il vizio è escluso quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche con motivazione che non abbia specificamente esaminato talune argomentazioni.
Può essere qualificato errore revocatorio solo la erronea percezione dei fatti di causa, che non concerna l’attività interpretativa e valutativa,possegga i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, sia essenziale e decisivo e riguardi esclusivamente gli atti interni al giudizio di legittimità.
Nel caso di specie la censura non denuncia una svista obiettivamente percepibile, ma contesta il giudizio della Corte sulla genericità dell’eccezione, ritenuta carente della puntuale indicazione del fatto processuale posto a base dell’errore. Il motivo si risolve così in una critica sulla valutazione del principio di autosufficienza dell’eccezione di nullità in relazione al criterio di specificità dell’art. 366 cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e ai presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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