Omessa distrazione delle spese e correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. I n. 32311 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, da ritenersi validamente proposta anche in mancanza della dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, perché tale dichiarazione è implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. Nel procedimento di correzione, di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo in nessun caso configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure quando la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica.

Il Fatto

Con ordinanza n. 126/2025, depositata il 16.1.2025, la Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso proposto dall’AGEA anche nei confronti del controricorrente, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente a rimborsare le spese di giudizio in favore del controricorrente, e non del suo difensore antistatario.

Il difensore, in proprio e quale difensore antistatario, ha proposto istanza di correzione di errore materiale, rilevando che nel controricorso aveva espressamente chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese «da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario». L’AGEA è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il rimedio esperibile quando il giudice di legittimità ometta di pronunciare sulla distrazione delle spese richiesta dal difensore antistatario, e la disciplina delle spese nel procedimento di correzione.

La Corte muove dalla nozione consolidata di errore materiale: è tale quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento, risolvendosi in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass. n. 19601 del 2011).

Su questa base il Collegio richiama il principio secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, con legittimazione del difensore che aveva formulato specifica richiesta nel corso del giudizio. Tale richiesta è validamente proposta anche se manca l’esplicita dichiarazione sull’avvenuta anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari, potendosi questa ritenere implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass. Sez. Un. n. 31033 del 2019).

Nel caso concreto l’istanza è accolta: la divergenza tra la richiesta di distrazione e il dispositivo dell’ordinanza impugnata integra un errore materiale correggibile, con conseguente rettifica nel senso che la condanna della ricorrente va riferita al difensore antistatario del controricorrente.

Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui, trattandosi di procedimento di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non è configurabile alcuna soccombenza ex art. 91 c.p.c., neppure in caso di opposizione della parte non richiedente (Cass. Sez. Un. n. 29432 del 2024). Di qui la decisione di non provvedere sulle spese e la disposizione di annotazione del provvedimento sull’originale dell’ordinanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *