Revocazione per errore di fatto e non di giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12506 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima la revocazione ai sensi dell’art. 395 primo comma n. 4 c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. Esso presuppone il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza e l’altra dagli atti, e non può consistere in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. Non è pertanto viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di cassazione che abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per genericità e non autosufficienza dei motivi: si verte in errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., e il ricorso per revocazione è inammissibile.

Il Fatto

Una lavoratrice aveva impugnato l’avviso di addebito emesso dall’INPS per l’omesso versamento di contributi previdenziali maturati nel periodo maggio-agosto 2012. Nel giudizio di opposizione la Corte di appello di Salerno, dichiarata la cessazione della materia del contendere, aveva condannato l’INPS alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in € 1.888,00 oltre spese generali e accessori.

Avverso la sentenza di appello la lavoratrice aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 19436 del 10 luglio 2023. Questa Corte aveva ritenuto generica la censura sulla liquidazione delle spese, non essendo possibile quantificare il minimo tariffario dalla nota spese riprodotta in atti. La ricorrente ha allora chiesto la revocazione di quella ordinanza, deducendo un errore di fatto risultante dagli atti, per non essere stato esaminato il regolamento sui minimi tariffari prodotto in ricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ricostruisce con precisione i connotati dell’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c.: una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, oppure l’inesistenza di un fatto che dagli atti risulti positivamente accertato.

L’errore deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, perché in tal caso si configura un errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c..

L’errore revocatorio presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto: quella che emerge dalla sentenza e quella desumibile dagli atti e documenti processuali. Resta esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. La Corte richiama sul punto Cass. n. 16439 del 2021, Cass. n. 22171 del 2010, Cass. n. 8180 del 2009, Cass. n. 14267 del 2007, Cass. n. 4015 del 2006 e Cass. n. 3652 del 2006.

Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della stessa Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile solo nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e consista in un errore meramente percettivo, incontrovertibile, tale da fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza o esistenza di un fatto positivamente acquisito o escluso nella realtà del processo. Esula, viceversa, dall’errore revocatorio l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Non è quindi viziata da errore revocatorio la sentenza della Cassazione che abbia dichiarato inammissibile il ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni e a valutazioni di diritto: in tali casi si verte in errori di giudizio e il ricorso per revocazione è inammissibile, come affermato da Cass. n. 29369 del 2023 e dalle richiamate Cass. n. 1040 del 2022, Cass. n. 442 del 2018, Cass. n. 16136 del 2009, Cass. n. 3365 del 2009 e Cass. Sez. Un. n. 26022 del 2008.

Nel caso concreto, la decisione impugnata aveva ritenuto i motivi generici e non autosufficienti. La doglianza della ricorrente investe in sostanza la lettura e la valutazione data dalla Corte alla censura proposta: un vizio di questo tipo costituisce un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 primo comma n. 4 c.p.c., come confermato da Cass. n. 9445 del 2023, Cass. n. 25212 del 2020, Cass. n. 8615 del 2017 e Cass. n. 9835 del 2012. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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