Cessazione della materia del contendere per condono non produce giudicato sostanziale (Cass. civ. Sez. V n. 24636 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata non è idonea a produrre, tra le parti, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. sulla pretesa tributaria. Nel processo tributario la declaratoria di cessazione della materia del contendere per condono si risolve in un’assoluzione dal processo, priva di accertamento sulla res litigiosa. Ne consegue che essa non preclude il giudizio avente ad oggetto l’intimazione di pagamento fondata sulla prodromica cartella, quando resti da verificare se tutte le somme ivi richieste siano riconducibili alla domanda di definizione.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento per IRAP, IVA e altro, deducendo che la prodromica cartella di pagamento era stata oggetto di un giudizio dichiarato estinto. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la declaratoria di estinzione comportasse la caducazione di tutti i provvedimenti resi nel relativo processo, senza applicazione dell’art. 310 cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi, illustrando la limitatezza del giudicato formatosi nel primo giudizio. Il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione, e li ritiene fondati. Il thema decidendum è se la sentenza che ha definito il giudizio sulla cartella prodromica, dichiarando la cessazione della materia del contendere, sia idonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fiscale.

Secondo il consolidato indirizzo richiamato, dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata a seguito di intervenuta definizione di altra lite non consegue alcun accertamento di giudicato sulla res litigiosa. Si tratta di un’assoluzione dal processo, come tale priva di effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ., dovendosi escludere l’operatività della regola dell’art. 310 cod. proc. civ.

Nel processo tributario, pertanto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto condono non è idonea a produrre tra le parti gli effetti del giudicato sostanziale. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 8376 del 2013 e Cass. n. 33486 del 2018, oltre al principio enunciato da Cass. n. 18640 del 2008, invocato dalla CTR ma in senso contrario.

La Commissione regionale non si è attenuta a tali principi. Ha ritenuto precluso il giudizio sull’intimazione impugnata in forza del giudicato formatosi sulla sentenza dichiarativa di estinzione del diverso giudizio relativo alle cartelle, omettendo di verificare se tutte le somme richieste con l’intimazione fossero riconducibili alla domanda di condono.

Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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