Indennità di coordinamento: nel sistema a regime serve la procedura selettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18978 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema "a regime" delle funzioni di coordinamento del comparto Sanità, il diritto all’indennità di coordinamento non discende dal mero esercizio di fatto delle mansioni. Esso presuppone l’individuazione delle corrispondenti specifiche posizioni da parte delle Aziende, previa concertazione, e l’espletamento delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva. Quest’ultima, nel periodo successivo alla prima applicazione, fa dipendere la progressione e il riconoscimento dell’indennità da requisiti di anzianità e da criteri fissati dalle Aziende con propri atti. Il giudice di merito che riconosca l’emolumento sulla sola base dell’attestazione dell’effettivo svolgimento delle funzioni, senza accertare i presupposti contrattuali, applica in modo erroneo la disciplina collettiva e viola le regole sull’onere della prova.

Il Fatto

Una dipendente di una azienda sanitaria locale, inquadrata come infermiera, propone domanda per il riconoscimento dell’indennità di coordinamento prevista dall’art. 10 del CCNL comparto Sanità per il biennio economico 2000/2001, assumendo di avere svolto di fatto le relative funzioni.

Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo insufficiente l’attestazione del direttore dell’unità operativa a fronte dei requisiti contrattuali. La Corte d’Appello, in parziale riforma, riconosce il diritto all’indennità da una certa data, valorizzando l’esercizio di fatto delle funzioni e prescindendo dalla prova della partecipazione alla procedura selettiva. L’azienda sanitaria ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità per omessa produzione del CCNL richiamato nel ricorso. L’eccezione è superata: il contratto collettivo nazionale del pubblico impiego è conoscibile ex officio dal giudice, che ne cura il reperimento secondo il principio iura novit curia, a prescindere dall’iniziativa di parte, come affermato da Cass. n. 7641/2022 e da Cass. n. 6394/2019.

Nel merito i due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono accolti. La Corte rileva che la fattispecie non riguarda il sistema in fase di "prima applicazione" ma quello "a regime": la pretesa si riferisce a un periodo successivo all’entrata in vigore del CCNL del 2000 e concerne lo svolgimento di mansioni di coordinamento a partire dal novembre 2005.

Nella fase successiva alla prima applicazione, per il personale transitato dalla categoria C alla categoria D per effetto dell’art. 8 del CCNL 20.9.2001, così come per chi già si trovasse in categoria D e non fosse transitato in Ds, valgono le regole desumibili dall’art. 5, comma 2, CCNI 20.9.2001 e dall’art. 19, lett. c), del CCNL 19 aprile 2004. La progressione si fonda su requisiti di anzianità e su criteri stabiliti dalle Aziende con specifici atti, e avviene in forza di procedure selettive, come affermato da Cass. n. 12339/2018. L’art. 4 del CCNL 10.4.2004 ha poi fissato gli ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, in linea con l’art. 6 della legge n. 43/2006 e con il successivo Accordo Stato-Regioni, secondo Cass. n. 18932/2023, Cass. n. 217/2023, Cass. n. 25408/2021 e Cass. n. 15955/2021.

Nel sistema a regime la normativa collettiva fa dunque dipendere il diritto da presupposti ulteriori, consistenti nell’individuazione delle corrispondenti posizioni da parte delle Aziende previa concertazione. La Corte territoriale non ha applicato correttamente l’art. 10 del CCNL del biennio 2000/2001 e l’art. 19, comma 1, del CCNL 2004, omettendo ogni accertamento sui requisiti espressamente previsti. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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