Giudizio di rinvio e divieto di rilevare il difetto di contraddittorio (Cass. civ. Sez. III n. 32372 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio dalla cassazione, non è consentito il rilievo della non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio, in quanto, ai sensi dell’art. 394 cod. proc. civ., l’annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto pronunciato dalla Corte di cassazione vincola il giudice di rinvio non soltanto al principio affermato, ma anche ai relativi presupposti. Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche che della stessa costituiscono il presupposto, tra le quali va compresa pure l’integrità del contraddittorio. La sentenza rescindente rende immodificabile la determinazione dei soggetti del rapporto processuale: in assenza di una diversa esplicita statuizione deve presumersi che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’opposizione all’esecuzione proposta da una banca, ai sensi dell’art. 615, comma 2, cod. proc. civ., avverso un pignoramento presso terzi attivato da una creditrice per l’assegnazione di una somma di denaro. Il giudice dell’esecuzione sospese la procedura e il giudizio di merito si svolse davanti al Giudice di Pace, che accolse l’opposizione e dichiarò la nullità della pretesa creditoria.

L’appello della creditrice fu dichiarato inammissibile dal Tribunale, ai sensi dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ. La Corte di cassazione, con la pronuncia rescindente, accolse il ricorso della creditrice, affermò l’appellabilità della sentenza di primo grado e rinviò la causa al Tribunale. Nel giudizio di rinvio il Tribunale rilevò d’ufficio la mancata partecipazione delle terze pignorate, qualificate litisconsorti necessari, dichiarò la nullità della sentenza di primo grado e rimise gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. Contro tale decisione la creditrice ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La questione di diritto sottoposta alla Corte è se il giudice del rinvio possa rilevare che il giudizio nelle precedenti fasi di merito si è svolto a contraddittorio non integro, per la mancata partecipazione di litisconsorti necessari, quando tale vizio non era stato rilevato nella pronuncia rescindente.

Il ricorso è fondato. Il giudizio di rinvio, disciplinato dagli artt. 392-394 cod. proc. civ., è un processo ad istruzione sostanzialmente «chiusa», nel quale l’ampliamento del thema decidendum è precluso. Il giudice del rinvio non può eccepire né rilevare d’ufficio la non integrità del contraddittorio per un’esigenza originaria di litisconsorzio ex art. 102 cod. proc. civ., ogni qualvolta la questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e non sia stata rilevata dal giudice di legittimità nella pronuncia rescindente.

Il principio è costante nella giurisprudenza di legittimità richiamata: Cass. n. 6384/2001, Cass. n. 5061/2007, Cass. n. 21096/2017 e, da ultimo, Cass. n. 15400/2025. La sentenza della Corte, pur limitata alla cassazione con rinvio, rende immodificabile nel prosieguo la determinazione dei soggetti del rapporto processuale. In assenza di una diversa esplicita statuizione deve presumersi che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede: nel giudizio di rinvio possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel giudizio di legittimità.

Non vale opporre, come ha fatto il giudice del rinvio, che la necessità di integrare il contraddittorio deriva dall’orientamento instaurato da Cass. n. 13533/2021, che qualifica il terzo pignorato come litisconsorte necessario nell’opposizione esecutiva. Tale orientamento è intervenuto successivamente alla pronuncia rescindente, con la quale la Corte, pur senza statuire espressamente sull’integrità del contraddittorio, aveva implicitamente ritenuto il contraddittorio integro disponendo la prosecuzione del giudizio nel merito e superando, con efficacia di giudicato, ogni questione sulla regolarità processuale.

Ne consegue che il giudice del rinvio, rilevando un difetto di litisconsorzio, ha violato un giudicato interno. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale, in persona di altro magistrato, perché, ritenuto integro il contraddittorio, proceda all’esame dell’appello; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *