Fideiussione eccedente l’obbligazione principale e obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. III n. 16552 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fideiussione comprende il capitale, gli interessi e le spese dell’obbligazione principale, ma gli interessi e le spese garantiti dal fideiussore non possono che essere quelli di mora e di esazione. Il giudice di merito che affermi l’insussistenza di un sostanziale divario tra l’importo garantito e l’obbligazione principale è tenuto a dar conto dell’esistenza, a carico del debitore principale, di interessi moratori o di procedure esecutive. In difetto, la motivazione si colloca al di sotto del minimo costituzionale e la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., trattandosi di vizio di violazione di legge, non di omesso esame del fatto, e come tale sottratto agli effetti preclusivi della doppia conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ..

Il Fatto

Nel 2002 una banca mutuò a una società la somma di 700.000 euro per la costruzione di un immobile diviso in più appartamenti. Il debito fu garantito da un’ipoteca sull’immobile e da tre fideiussioni, ciascuna per l’importo massimo di 700.000 euro. Ultimati i lavori, la società vendette alcuni appartamenti e gli acquirenti si accollarono la frazione corrispondente di mutuo.

Nel 2009 la società debitrice e due fideiussori convennero in giudizio la banca, chiedendo l’accertamento dei presupposti per la riduzione dell’ipoteca e la condanna al risarcimento del danno, per la segnalazione alla Centrale Rischi delle garanzie in misura asseritamente eccedente l’obbligazione. Il Tribunale ordinò la riduzione dell’ipoteca e rigettò la domanda risarcitoria. La Corte d’appello rigettò il gravame. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’istanza di rimessione in termini proposta dalla banca controricorrente, che aveva depositato telematicamente l’atto a un indirizzo PEC non più attivo, ricevendo la sola ricevuta di avvenuta consegna e non le successive comunicazioni di esito. Il Collegio ricostruisce la disciplina del deposito telematico applicabile ratione temporis, richiamando l’art. 13, comma 2, d.m. n. 44/2011. Ribadisce che il deposito si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, ma che questa ha solo effetto prenotativo, restando l’efficacia subordinata al superamento dei controlli automatici e manuali.

Quanto ai rimedi, la Corte individua due possibilità: la ripresa della procedura di deposito entro venti giorni dalla conoscenza dell’esito infruttuoso, con retroazione degli effetti alla prima ricevuta, oppure l’istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ.. Nel caso concreto l’insuccesso del primo deposito è ritenuto incolpevole, per la non piena linearità delle informazioni disponibili e per la scusabilità dell’errore generato dal software redattore di atti. La ripresa entro ventisei giorni è giudicata ragionevole, sicché il controricorso produce gli effetti di un rinnovato e tempestivo deposito.

Nel merito, il primo motivo, relativo alla riduzione dell’ipoteca, è dichiarato manifestamente inammissibile. L’accollo non libera l’accollato se non per pattuizione espressa, della quale chi vuole avvalersi deve fornire allegazione e prova: la statuizione di merito non impugnata è idonea a sorreggere il rigetto.

Il secondo motivo, concernente i fideiussori, è accolto. La Corte d’appello aveva escluso un sostanziale divario tra l’obbligazione principale, quantificata in 413.968 euro, e il massimale di 700.000 euro, sul presupposto che la garanzia comprenda anche interessi e spese. Il principio è corretto, ma gli interessi e le spese garantiti non possono che essere quelli di mora e di esazione, e né la sentenza impugnata né la controricorrente danno conto della loro esistenza. La motivazione scende così al di sotto del minimo costituzionale indicato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

La Corte respinge le eccezioni di inammissibilità: rileva il contenuto oggettivo dell’illustrazione e non l’intitolazione del motivo, in forza del principio jura novit curia (Sezioni Unite n. 17931 del 2013), e il vizio di contraddittorietà insanabile della motivazione costituisce violazione di legge, non omesso esame del fatto, sfuggendo alla preclusione della doppia conforme. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione. Il terzo motivo è inammissibile; il quarto resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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