Demansionamento provato per fatti, non serve produrre il CCNL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32375 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di demansionamento, nella vigenza dell’art. 2103 cod. civ. nel testo anteriore al d.lgs. n. 81/2015, il lavoratore assolve l’onere di allegazione indicando le mansioni svolte prima e dopo la dequalificazione; non gli è imposta la produzione del CCNL applicabile. La carenza di tale produzione non preclude l’esame della domanda risarcitoria, potendo il contratto collettivo rilevare, semmai, per giustificare la condotta datoriale. Grava invece sul datore di lavoro, per il criterio di riparto fissato dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, l’onere di provare l’esatto adempimento dell’obbligo ex art. 2103 cod. civ. o la ricorrenza di una causa di giustificazione. Il motivo di ricorso per cassazione che non illustri le ragioni di diritto della censura e non riporti gli atti processuali su cui si fonda è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 25.02.2021, ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da un lavoratore nei confronti della curatela del fallimento di una farmacia. Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione di crediti da rapporto di lavoro subordinato: differenze retributive, di cui una quota a titolo di TFR, risarcimento del danno biologico da demansionamento e indennità di mancato preavviso.
Il Tribunale ha fondato il rigetto su un rilievo processuale: la mancata produzione del CCNL applicabile avrebbe precluso la verifica di fondatezza sia del capo relativo al danno biologico, sia di quello sull’indennità sostitutiva del preavviso, connessa alle dimissioni rassegnate per giusta causa. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il fallimento ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili gli altri. Il fulcro del ragionamento è il riparto degli oneri di allegazione e prova in caso di inesatto adempimento contrattuale. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, l’ordinanza ribadisce che, allegata la dequalificazione, spetta al datore provare l’esatto adempimento o il legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari.
Il Collegio precisa poi il contenuto dell’onere allegatorio del lavoratore. Questi deve prospettare gli elementi di fatto significativi dell’illegittimo esercizio del potere datoriale, non anche quelli idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza della pretesa. Il datore deve prendere posizione in maniera precisa, non limitata a una contestazione generica, ma il giudice può valutare le mansioni assegnate anche su fatti non specificamente contestati ed elementi altrimenti acquisiti al processo.
Da qui l’errore del giudice di merito. La mancata produzione del CCNL non preclude l’esame della domanda fondata sull’art. 2103 cod. civ.: al più il contratto collettivo avrebbe potuto rilevare per giustificare la condotta datoriale. Al lavoratore era sufficiente allegare le mansioni svolte prima e dopo la dequalificazione. Il giudice di merito deve verificare l’omogeneità tra mansioni successive e originarie sotto il profilo dell’equivalenza in concreto, della competenza richiesta, del livello professionale raggiunto e dell’utilizzazione del patrimonio professionale acquisito, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 25033 del 2006.
Il secondo e il terzo motivo sono invece inammissibili per difetto di specificità. La censura sull’indennità di preavviso non illustra come si sarebbe realizzata la violazione degli artt. 2118 e 2119 cod. civ. e non riporta gli atti processuali idonei a dimostrare la dedotta non contestazione. Analogo difetto riguarda il TFR: il motivo non spiega la violazione dell’art. 2120 cod. civ., non indica gli atti da cui emergerebbe l’assenza di contestazione né la minor somma dovuta. Il ricorso, accolto nel primo motivo, è quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Nota della Redazione
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