Conflitto di giurisdizione sul contributo per i controlli degli impianti termici (Cass. civ. Sez. Un. n. 22361 del 03.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda, valutato secondo il criterio del petitum sostanziale e della causa petendi, ossia la natura intrinseca della posizione soggettiva dedotta in giudizio, a prescindere dalla prospettazione della parte. Nelle controversie aventi ad oggetto il corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato è di interesse legittimo rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, ma assume la consistenza del diritto soggettivo quanto all’accertamento dell’inesistenza del potere dell’ente di pretendere la prestazione pecuniaria. In tal caso la giurisdizione spetta al giudice ordinario, che può verificare incidentalmente la legittimità e l’efficacia dei provvedimenti amministrativi determinativi o modificativi della tariffa.

Il Fatto

La ricorrente, con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., conveniva davanti al Giudice di pace l’Agenzia delle entrate – riscossione e una società, chiedendo la nullità della cartella con cui le era stato intimato il pagamento di 84,16 euro, a titolo di compenso per i controlli effettuati sull’impianto termico della propria abitazione. Il Giudice di pace dichiarava il difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice tributario.

Riassunto il giudizio davanti al giudice tributario, la Corte di giustizia tributaria di primo grado, rilevato che nel corrispettivo per la fruizione di un servizio pubblico la posizione del privato è di diritto soggettivo, sollevava d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione. Il procedimento giungeva così davanti alle Sezioni unite.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni unite muovono dal principio secondo cui la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda, individuato secondo il petitum sostanziale e la causa petendi. Rileva la reale natura della controversia, desunta dai fatti allegati e dal rapporto giuridico dedotto, non la prospettazione delle parti. Sul punto la Corte richiama il costante orientamento espresso da Cass. civ., S.U., ord. 10 gennaio 2023, n. 362 e da Cass., S.U., n. 20852 del 2022.

Applicando tali criteri, il conflitto va risolto affermando la giurisdizione del giudice ordinario, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero. Dall’esame della domanda originaria emerge che oggetto di contestazione era esclusivamente la pretesa di una prestazione pecuniaria, ritenuta non dovuta per la mancata esecuzione delle operazioni di verifica degli impianti previste dalla legge n. 10 del 1991.

Le Sezioni unite ricordano che, in tema di corrispettivo per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato è di interesse legittimo rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, tutelabile davanti al giudice amministrativo, ma assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, quanto all’accertamento dell’inesistenza del potere dell’ente di pretendere una prestazione pecuniaria. Il giudice ordinario può così verificare incidentalmente la legittimità e l’efficacia dei provvedimenti amministrativi determinativi o modificativi della tariffa.

In fattispecie analoga, Cass., Sez. Un., 30 novembre 2006 n. 25520 aveva affermato la giurisdizione ordinaria sulla domanda di rimborso del contributo versato a un Comune per il finanziamento dei controlli degli impianti termici. Il principio è stato poi ribadito da Cass., Sez. U., 16 marzo 2007 n. 6074 e da Cass., Sez. U., n. 6081, in ordine all’azione di accertamento negativo proposta dal titolare di un impianto termico individuale.

Non ravvisandosi ragioni per discostarsi da tali principi, la Corte afferma la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette le parti. Il carattere officioso del procedimento esclude la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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