Abrogazione Tremonti ambiente e investimenti realizzati prima del 26.6.2012 (Cass. civ. Sez. V n. 32394 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detassazione Tremonti ambiente, l’abrogazione dell’agevolazione disposta dall’art. 23 del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, non pregiudica gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012. Il momento di avvio del procedimento agevolativo, rilevante ai fini dell’accesso al beneficio in presenza dell’intervenuta abrogazione, coincide con l’inizio della realizzazione dell’opera nella quale l’investimento si concretizza, e non con la presentazione della dichiarazione integrativa o dell’istanza di rimborso. L’agevolazione di cui all’art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000 è fruibile mediante la sola variazione in diminuzione dell’imponibile nella dichiarazione dei redditi, senza necessità di apposita istanza, poiché la dichiarazione non è istitutiva del diritto. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria non può revocare il beneficio fondandosi sulla data di presentazione della dichiarazione integrativa intervenuta dopo l’abrogazione.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2012, con cui l’Amministrazione finanziaria disconosceva la detassazione del reddito di impresa di cui all’art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000. Il beneficio era stato fatto valere mediante una dichiarazione integrativa presentata il 19.12.2013, dunque dopo l’entrata in vigore della norma abrogatrice.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava il gravame dell’Amministrazione, ritenendo irrilevante la data di presentazione della dichiarazione integrativa e, in ogni caso, non competente l’Amministrazione a revocare l’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del momento rilevante per stabilire se il contribuente possa accedere al beneficio quando l’abrogazione sia già intervenuta. Il comma 11 dell’art. 23 del D.L. n. 83/2012 dispone che i procedimenti avviati anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge restano disciplinati dalle disposizioni richiamate fino alla loro definizione.

La ricorrente sosteneva che “procedimenti avviati” dovesse riferirsi al momento in cui il contribuente manifesta all’Amministrazione la volontà di avvalersi dell’agevolazione. La Corte respinge questa lettura, in continuità con i propri precedenti (Cass. n. 10737/2023, Cass. n. 21034/2023, Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 9007/2025, Cass. n. 20231/2025).

Si osserva, infatti, che l’agevolazione è fruibile mediante la sola variazione in diminuzione dell’imponibile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di realizzazione dell’investimento, senza necessità di apposita istanza. Non esiste dunque una procedura attivabile dal contribuente al termine della quale sia previsto un provvedimento dell’Amministrazione, e il controllo sul diritto alla deduzione si esplica con gli strumenti ordinari dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento.

La Corte richiama inoltre la risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, con cui la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che possono beneficiare dell’agevolazione gli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012, dando rilievo al tempo di realizzazione dell’investimento. Si afferma che la dichiarazione dei redditi non è istitutiva del diritto fatto valere.

Il momento di avvio del procedimento è quindi quello in cui ha inizio la realizzazione dell’opera, avendo riguardo, ai sensi degli artt. 2426, comma 1, n. 1) c.c. e 109, comma 2, lettera a), del TUIR, al tempo in cui sono stati affrontati i costi direttamente imputabili al prodotto e a quello dell’effettiva consegna dei beni. La CTR si è attenuta a tali regole, essendo pacifico che l’impianto era stato realizzato prima del 25.6.2012. Il primo motivo è infondato; il secondo è assorbito e il ricorso va respinto, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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