Detassazione Tremonti ambiente rileva il tempo di realizzazione dell’investimento (Cass. civ. Sez. V n. 32393 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’agevolazione cd. Tremonti ambiente, disposta dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, non opera nei confronti degli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012. Ai fini dell’accesso al beneficio rileva il momento di avvio della realizzazione dell’opera in cui l’investimento si concretizza, da individuarsi nel tempo in cui sono stati affrontati i costi direttamente imputabili, ai sensi degli artt. 2426, comma 1, n. 1), cod. civ. e 109, comma 2, lett. a), TUIR. La presentazione della dichiarazione integrativa o dell’istanza di rimborso non costituisce condizione istitutiva del diritto, poiché l’agevolazione è fruibile mediante la sola variazione in diminuzione dell’imponibile e il relativo controllo è demandato agli ordinari strumenti dell’avviso di accertamento.
Il Fatto
Un contribuente, titolare di ditta individuale, impugnava l’avviso di accertamento parziale emesso per l’anno di imposta 2013, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava l’indebita fruizione della detassazione del reddito di impresa di cui all’art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, escludendo la decadenza dall’agevolazione per i lavori avviati prima dell’abrogazione e ritenendo cumulabili le agevolazioni.
La Commissione tributaria regionale rigettava il gravame dell’Agenzia, confermando che nessuna decadenza si era verificata, essendo irrilevante la data di presentazione della dichiarazione integrativa. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi, incentrati sull’interpretazione della locuzione “procedimenti avviati” e sul recupero dell’incentivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte muove dal testo dell’art. 23, comma 11, del D.L. n. 83/2012, che sottopone alle disposizioni previgenti i procedimenti avviati anteriormente all’entrata in vigore del decreto. La ricorrente sosteneva che tale momento coincidesse con la manifestazione di volontà del contribuente di avvalersi del beneficio, da esprimersi mediante dichiarazione integrativa o istanza di rimborso.
Gli arresti richiamati hanno confutato tale assunto. L’agevolazione è fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile nella dichiarazione relativa all’anno di realizzazione dell’investimento, senza necessità di apposita istanza. Non esiste pertanto una procedura attivabile dal contribuente al termine della quale sia previsto un provvedimento dell’Amministrazione, e il controllo sul diritto alla deduzione si esplica con gli strumenti ordinari.
La Corte valorizza la stessa risoluzione n. 58/E del 2016, con cui l’Agenzia ha riconosciuto che possono beneficiare dell’agevolazione gli investimenti realizzati entro il 25 giugno 2012, dando rilievo al tempo di realizzazione. Ne deriva che l’abrogazione non opera per gli investimenti ambientali realizzati entro tale data (Cass. n. 9007/2025; Cass. n. 35919/2023).
Il principio è ulteriormente precisato: il momento di avvio del procedimento è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell’opera, con riguardo al tempo in cui sono stati affrontati i costi direttamente imputabili e all’effettiva consegna dei beni. A tali regole si è attenuta la Commissione regionale, essendo pacifico che l’impianto era stato realizzato prima del 25 giugno 2012. Il secondo motivo resta assorbito. Il ricorso è rigettato, con nulla sulle spese e senza applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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