Società di persone, litisconsorzio necessario e nullità rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 32392 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento posto a base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e la conseguente imputazione automatica dei redditi ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione, comportano che il ricorso proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che costoro prospettino esclusivamente questioni personali. Ne deriva un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il contraddittorio deve essere integrato ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. Il giudice di appello, una volta esclusa la possibilità di riunione per la trattazione simultanea dei giudizi, deve rilevare il difetto di contraddittorio verificatosi in primo grado e rimettere la causa al giudice di prime cure.
Il Fatto
Un socio di una società in accomandita semplice impugnava due avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2009 e 2010, emessi dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 41 bis del d.p.r. n. 600/1973, con i quali era stato rideterminato il suo reddito di partecipazione sulla base degli accertamenti compiuti nei confronti della società, per ricavi non dichiarati.
La C.T.P. di Roma accoglieva i ricorsi, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità con il giudizio pendente sulla posizione della società, definito in primo grado favorevolmente alla società stessa. La C.T.R. del Lazio dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio, per difetto di specifici motivi di impugnazione, riducendosi il gravame a una mera richiesta di riunione con altro procedimento già definito. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; il socio è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio, in via preliminare, la nullità del procedimento di primo e secondo grado e delle relative pronunce, ritenendo il vizio del contraddittorio dotato di pregiudizialità assoluta rispetto a ogni altra questione.
Il principio applicato è quello dell’orientamento consolidato: l’unitarietà dell’accertamento che fonda la rettifica dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. n. 917/1986, e la conseguente imputazione automatica dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, comportano che il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci.
La controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del ricorrente, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impositivo impugnato: di qui la configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Il ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29 o la trattazione separata ma simultanea dei giudizi.
Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio, come affermato da Cass. Sezioni Unite n. 14815/2008 e, tra le decisioni più recenti, da Cass. n. 28060/2024.
Ne consegue che il giudice di secondo grado, accertata l’impossibilità della riunione dei giudizi di appello per la trattazione simultanea — essendo già stato deciso quello relativo all’accertamento emesso nei confronti della società — avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio in primo grado e rimettere la causa alla C.T.P. di Roma, perché la controversia fosse riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La sentenza impugnata si è dunque posta in contrasto con l’indirizzo consolidato secondo cui l’accertamento del difetto di integrità del litisconsorzio necessario sul piano sostanziale riveste carattere di pregiudizialità assoluta.
La Corte dichiara pertanto la nullità dei giudizi di primo e secondo grado e rinvia al giudice di primo grado, ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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