Revocazione ordinanza della Cassazione per errore di fatto: inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5329 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è ammissibile solo in presenza di un errore di fatto riconducibile all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., consistente in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile dagli atti e dai documenti di causa. Il vizio revocatorio non ricorre quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, restando esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio. L’errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerga dalla sentenza e l’altra dagli atti, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, e sempre che il fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un ente previdenziale, era stato destinatario di un licenziamento disciplinare intimato per la non corretta lavorazione di quarantaquattro pratiche di riscatto. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione del licenziamento e la Corte di cassazione, con ordinanza, aveva rigettato il ricorso.

Avverso tale ordinanza il lavoratore ha proposto ricorso per revocazione, sostenendo che il giudice di legittimità, nel respingere il primo motivo relativo alla tempestività della contestazione disciplinare, non avesse considerato, per errore di fatto, che l’accertamento di trentanove pratiche irregolari era già completo con la relazione preliminare, mentre la relazione conclusiva, assunta come termine di riferimento, conteneva solo il quadro riassuntivo. L’ente previdenziale ha resistito con controricorso e il ricorrente ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili prospettati. Dalla piana lettura dell’ordinanza revocanda emerge, contrariamente a quanto assunto, che la relazione preliminare era stata espressamente menzionata e valutata dal giudice di legittimità.

Il ricorrente ha costruito l’intero impianto revocatorio su una presunta svista del giudice, ma la circostanza la cui considerazione sarebbe stata omessa risulta invece richiamata e ponderata. La Corte ha evidenziato che la contestazione è stata ritenuta tempestiva per una pluralità di ragioni, fra cui la necessità di valutare i fatti alla luce della relazione finale, pervenuta all’Ufficio disciplinare nell’estate del 2018, ai fini dell’integrazione del notevole inadempimento idoneo a fondare il licenziamento.

Non viene dunque in rilievo un errore di fatto, bensì una valutazione in ordine ai motivi di ricorso, come tale insuscettibile di essere configurata come ipotesi di revocazione. La Corte ha richiamato il principio già enunciato dalla Cass. Sez. 5 n. 442 del 2018, secondo cui l’istanza di revocazione implica un errore di percezione o una mera svista materiale, che presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio.

Il vizio revocatorio non ricorre quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio. Alla soccombenza è seguita la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio e la Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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