Termine lungo d’appello tributario per i giudizi instaurati ante 4 luglio 2009 (Cass. civ. Sez. V n. 32473 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi tributari di primo grado instaurati anteriormente al 4 luglio 2009, il termine per la proposizione dell’appello, in mancanza di notificazione della sentenza, resta quello annuale previsto dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. nel testo previgente. La riduzione a sei mesi del termine cd. lungo, introdotta dall’art. 46, comma 17, legge n. 69 del 2009, opera soltanto per i giudizi instaurati dal 4 luglio 2009, ai sensi dell’art. 58, comma 1, legge n. 69 del 2009. Il rinvio dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 rende applicabile tale disciplina anche al processo tributario. Ne deriva che la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività è illegittima quando il termine annuale non sia ancora scaduto.

Il Fatto

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio finanziario contro una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani, depositata nel febbraio 2020. Il giudice di appello ha ritenuto che il termine lungo, pari a sei mesi, fosse scaduto in data 27.11.2020, considerata anche la sospensione dei termini per l’emergenza epidemiologica, mentre l’atto era stato consegnato per la notifica solo il 15.05.2021.

L’ufficio ha impugnato la decisione in cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ. e sostenendo che, essendo il giudizio di primo grado instaurato nel 2008, dovesse trovare applicazione il termine annuale e non quello semestrale. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il regime temporale del termine cd. lungo per l’impugnazione in materia tributaria. La Corte ricorda che l’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 rinvia, quando nessuna parte abbia notificato la sentenza, all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., che in origine fissava il termine per le impugnazioni in un anno dalla pubblicazione della sentenza.

La novella recata dall’art. 46, comma 17, legge n. 69 del 2009 ha ridotto tale termine a sei mesi, ma la nuova previsione si applica, per espressa disposizione dell’art. 58, comma 1, legge n. 69 del 2009, soltanto ai giudizi di primo grado instaurati dal 4 luglio 2009. La Corte richiama sul punto l’orientamento espresso in materia processualcivilistica e tributaria, confermato dalle pronunce citate a sostegno del principio.

Nel caso concreto il giudice di appello non ha contestato la mancata notificazione della sentenza di primo grado, pubblicata nel febbraio 2020, né l’introduzione del giudizio di primo grado nel 2008, risultante dalla ricevuta di deposito del ricorso introduttivo e dall’epigrafe della sentenza di primo grado.

Da tali premesse consegue la durata annuale del termine per impugnare che, unitamente alla sospensione dei termini disposta per l’emergenza Covid-19, collocava la scadenza al 31.05.2021. L’appello, notificato il 15.05.2021, deve quindi ritenersi tempestivo.

Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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