Revocazione e spese: il giudice deve liquidare anche la fase rescissoria (Cass. civ. Sez. V n. 21541 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice della revocazione che, accogliendo l’impugnazione, definisce l’intero giudizio è tenuto a regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, e quindi sia della fase di eliminazione della pronuncia fondata sull’errore, sia di quella in cui a quest’ultima si sostituisce altra decisione. La rescissione, anche parziale, della sentenza determina la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite. Ne consegue la nullità, per violazione degli artt. 91, 112 e 132 cod. proc. civ., della sentenza che non si pronunci sulla liquidazione delle spese dei giudizi presupposti dalla revocazione. Nel processo tributario, invece, la compensazione delle spese, prevista dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente, e la relativa valutazione integra accertamento di fatto non sindacabile in legittimità.
Il Fatto
La sentenza impugnata aveva accolto la revocazione proposta dal contribuente avverso una precedente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, compensando le spese processuali del grado. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. I motivi attengono, rispettivamente, alla legittimità della compensazione delle spese, alla mancata pronuncia sulla sanzione per responsabilità processuale aggravata e all’omessa liquidazione delle spese dei giudizi presupposti dalla revocazione.
La Motivazione della Corte
Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati infondati. La Corte richiama il principio secondo cui, nel processo tributario, la compensazione delle spese è consentita, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. Tra queste rientra la condotta processuale della parte soccombente e l’incidenza di fattori esterni non controllabili, tali da rendere contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 23592 del 3 settembre 2024).
Nel caso concreto il giudice di merito aveva indicato in modo chiaro la ragione eccezionale della compensazione, individuandola nell’essere stata offerta la prova della contrarietà a un precedente giudicato solo in fase di revocazione. Tale valutazione integra un accertamento in fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Da ciò discende l’infondatezza anche del terzo motivo. La decisione che regola le spese compensandole, indicando le circostanze che integrano i giusti motivi, costituisce implicito rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. e non è censurabile nel giudizio di legittimità, neppure indirettamente (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 26544 dell’11 ottobre 2024).
Il secondo motivo è invece fondato. Dalla motivazione della sentenza impugnata non è possibile desumere alcun passaggio in cui il giudice del merito abbia affrontato la questione della liquidazione delle spese relative alla fase di merito. La Corte ricorda che il giudice della revocazione, definendo l’intero giudizio mediante accoglimento dell’impugnazione, deve regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, poiché la rescissione, anche parziale, determina la caducazione del capo che ha statuito sulle spese (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 975 del 16 gennaio 2019).
La Corte dispone pertanto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame uniformandosi al principio di diritto e statuisca sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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