Variazione d’inquadramento previdenziale senza retroattività se manca dichiarazione iniziale inesatta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32472 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La variazione della classificazione previdenziale dei datori di lavoro opera, di regola, ex nunc, con effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995. La retroattività degli effetti è prevista in via eccezionale e tassativa per il solo caso in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da dichiarazioni inesatte del datore di lavoro. Il comportamento omissivo intervenuto nel corso del rapporto, consistente nella mancata comunicazione delle variazioni dell’attività imprenditoriale, trova la propria sanzione nell’art. 2 del d.l. n. 352/1978, convertito con legge n. 467/1978, ma non determina la retrodatazione dell’inquadramento. La deroga all’operatività ex nunc non è pertanto suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

Il Fatto

Il ricorrente, lavoratrice agricola, aveva prestato attività negli anni 2009, 2010 e 2011 alle dipendenze di una società del settore agricolo. A seguito della riqualificazione dell’attività aziendale come industriale, era stata cancellata dagli elenchi dei braccianti del Comune di residenza. La lavoratrice ha quindi chiesto la condanna dell’INPS alla reiscrizione negli elenchi per i tre anni in questione.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello di Salerno ha invece accolto il gravame, ritenendo che, in assenza di dichiarazioni inesatte nella fase di apertura della posizione previdenziale, la modifica dell’inquadramento fosse legittima ma operasse ex nunc. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato alla violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 352/1978 e dell’art. 44-bis del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso la retroattività della variazione, benché l’inquadramento iniziale fosse avvenuto sulla base dell’omessa comunicazione di circostanze oggetto di obbligo informativo.

La Corte ha ritenuto la doglianza, limitata al profilo della decorrenza, infondata. Su analoga questione si era già pronunciata con la sentenza n. 33187/2021, che aveva respinto identico motivo dell’Istituto avverso la sentenza n. 674/2018 della Corte salernitana, resa nel contenzioso instaurato dalla medesima azienda.

Richiamando il precedente Cass. n. 5541/2021, il Collegio ha ribadito che la disposizione che fissa la decorrenza dei provvedimenti di variazione dal periodo di paga in corso alla notifica ha valenza generale ed è applicabile a ogni ipotesi di rettifica dei precedenti inquadramenti operata dopo l’entrata in vigore della legge n. 335/1995. La retroattività è invece imposta ogni volta che, al momento iniziale dell’attività, vi sia stato un comportamento positivo e volontario del datore di lavoro, tale da determinare un inquadramento errato, quale l’inoltro di dichiarazioni inesatte.

La condotta richiamata è cosa diversa dal comportamento omissivo intervenuto nel corso del rapporto, che trova specifica sanzione nell’art. 2 del d.l. n. 352/1978, ma non produce la retrodatazione dell’inquadramento. La Corte ha dato continuità agli arresti n. 4521/2006, n. 27347/2017, nn. 3459 e 3460 del 2018 e n. 14258/2019, in consapevole dissenso dalla diversa tesi di Cass. n. 8558/2014.

La soluzione accolta è coerente con la natura eccezionale della deroga all’operatività della classificazione ex nunc, prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale. Essa privilegia le esigenze di certezza del rapporto contributivo, con ripercussioni sul bilancio dell’Istituto e sulle posizioni previdenziali dei lavoratori. Il ricorso è stato quindi rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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