Eccezione di inadempimento e onere della prova del pagamento (Cass. civ. Sez. II n. 32524 del 13.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il creditore abbia provato la consegna della merce, incombe sul debitore del corrispettivo, che eccepisca l’inadempimento della controparte, dimostrare l’avvenuto pagamento. L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. non è conferente quando il danno invocato non risulti oggetto di autonoma statuizione nel giudizio parallelo richiamato. Il richiamo ai principi sul riparto dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. non scalfisce l’accertamento del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del governo delle risultanze istruttorie.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione avanti il Tribunale avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento di una somma in favore del titolare di una ditta individuale, per il mancato pagamento di alcune fatture riferite a un contratto di fornitura di buste. L’opponente deduceva l’esatto adempimento e l’inadempimento di controparte, chiedendo la revoca del decreto o, in subordine, la compensazione del maggior credito vantato. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e revocava il decreto ingiuntivo.

La Corte d’appello, in riforma, accoglieva l’appello dell’opposto e rigettava l’opposizione. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche da memoria; la controricorrente resisteva.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 cod. civ., sostenendo che, in caso di eccezione di inadempimento, incombe sul creditore la prova del proprio adempimento, mentre al debitore basta allegare l’inadempimento altrui. Rilevava inoltre che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto considerare rilevante l’inadempimento in sé, indipendentemente dalle sue concrete manifestazioni. Con il secondo motivo denunciava il mal governo del principio di prossimità della prova.

La Corte ha giudicato i due motivi, tra loro osmotici, infondati. Ha osservato che la Corte d’appello aveva adeguatamente spiegato che il creditore aveva provato la fornitura mediante la produzione delle bolle di consegna; che la società debitrice aveva affermato di avere pagato il corrispettivo solo con riguardo a due fatture; che la documentazione prodotta a tale fine non era dimostrativa del pagamento; e che, per stessa ammissione della debitrice, il corrispettivo di ulteriori fatture non era stato pagato.

Quanto all’eccezione di inadempimento, la Corte ha rilevato che nel giudizio parallelo era stato riconosciuto in favore della ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale per il maggior costo sopportato e quello per lesione dell’immagine commerciale, con perdita di chance, ma non vi era alcuna statuizione per danno da mancata consegna. L’evocazione di quella decisione risultava pertanto inconferente. Era inoltre rimasto provato che le penali applicate dalla committente erano state pagate direttamente dal creditore.

Su queste basi il richiamo ai principi sul riparto dell’onere probatorio non poteva trovare accoglimento: provata la consegna, sarebbe stato onere della debitrice dimostrare di avere pagato, prova non fornita in parte per ammissione e in parte secondo lo scrutinio probatorio del giudice di merito, in questa sede non censurabile. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione, ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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